Attendibilità della persona offesa e dichiarazioni della vittima in sede cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 33816 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa costituisce questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia affetta da manifeste contraddizioni, o ricorra a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit e insuscettibili di verifica empirica, ovvero a una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità. Le dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili dai giudici di merito, quand’anche non assistite da riscontri esterni, possono da sole sostenere il giudizio, restando esclusa l’applicazione delle regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., sempre che la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del racconto siano verificate con motivazione più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Tali principi operano anche nella fase cautelare.

Il Fatto

Il Tribunale, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, aveva confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia in carcere per il reato di tentata estorsione continuata in danno di due persone offese. All’indagato si contestava di avere commesso violenza e minaccia al fine di ottenere la somma di 400 euro per consentire alle vittime di posteggiare l’automobile in una zona che egli asseriva essere di propria competenza.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si doleva del giudizio di attendibilità attribuito alle dichiarazioni delle due persone offese, non essendosi tenuto conto della genesi del racconto e delle discrasie nella ricostruzione degli eventi; lamentava, inoltre, che non fosse stata valorizzata l’annotazione dei Vigili del Fuoco sull’incendio dell’autovettura e la deposizione di un testimone oculare.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato e generico. In punto di diritto ha ricordato il principio, ribadito di recente, secondo cui l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto non censurabile in legittimità, salvo che la motivazione sia affetta da manifeste contraddizioni o ricorra a mere congetture, richiamando sul punto Sez. IV n. 10153 dell’11.02.2020.

Ha poi richiamato il principio consolidato secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand’anche non assistite da riscontri esterni, possono da sole sostenere il giudizio, non applicandosi le regole dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite n. 41461 del 19.07.2012, con la precisazione che, in tal caso, la verifica della credibilità del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Nel caso in esame, peraltro inerente alla fase cautelare e non di merito, il Tribunale aveva accuratamente vagliato l’attendibilità delle due persone offese, le quali si erano riscontrate a vicenda con minime discrasie ritenute irrilevanti. Soprattutto, erano stati acquisiti riscontri esterni, quali il referto medico attestante le percosse riportate da una delle vittime e le stesse dichiarazioni del ricorrente, che non aveva negato di avere richiesto la somma di 400 euro, sia pure collegandola ad altra causale lecita.

Il Tribunale aveva inoltre valutato la dinamica dell’incendio dell’autovettura, spiegando, attraverso valutazioni di merito non rivedibili in sede di legittimità, le ragioni per cui la testimonianza del soggetto che aveva assistito all’evento e l’annotazione dei Vigili del Fuoco non fossero idonee ad escludere l’attribuzione del fatto al ricorrente secondo il racconto delle attendibili vittime. Tanto ha superato e assorbito ogni ulteriore argomentazione difensiva.

Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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