Nomina del difensore di fiducia e sostituzione del difensore d’ufficio in convalida (Cass. pen. Sez. II n. 33817 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento dell’incarico al difensore da parte dell’indagato costituisce un negozio a forma libera e la nomina del difensore di fiducia può essere desunta da fatti o comportamenti univoci e concludenti dell’interessato, atti a far ritenere la sussistenza del rapporto fiduciario. La sola richiesta di autorizzazione a colloqui telefonici con un legale non integra tuttavia la nomina, potendo corrispondere a una semplice presa di contatto preliminare all’accettazione formale dell’incarico. In tema di difesa d’ufficio, l’irrituale sostituzione del difensore originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall’art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. La sostituzione disposta per giustificato motivo, in assenza di alcuna utile attività difensiva del primo difensore, esclude in radice ogni nullità.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha convalidato l’arresto in flagranza del ricorrente per il reato di tentata rapina, disponendo contestualmente la misura della custodia cautelare in carcere. Avverso l’ordinanza di convalida il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per essere stata celebrata l’udienza di convalida senza la presenza del difensore di fiducia che l’indagato avrebbe nominato in carcere dopo l’arresto e che avrebbe ribadito nella stessa udienza. La nomina sarebbe desumibile per facta concludentia dalla richiesta di colloqui telefonici con il legale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Il controllo degli atti, reso necessario dalla natura prettamente processuale delle questioni, ha consentito di accertare che la nomina del difensore di fiducia era avvenuta formalmente solo all’udienza di convalida e, dunque, tardivamente rispetto alla fase in cui si assumeva la violazione.
Nel corso di quella udienza il ricorrente era assistito da un difensore d’ufficio. In precedenza emergeva solo una richiesta di colloqui con un familiare e con il legale, priva di ogni altra indicazione idonea a far ritenere intervenuta la nomina fiduciaria. La Corte esclude che tale nomina possa ricavarsi per facta concludentia: la richiesta di colloquio poteva corrispondere anche a una semplice presa di contatto preliminare all’accettazione formale dell’incarico.
Il Collegio ribadisce il principio per cui il conferimento dell’incarico difensivo è negozio a forma libera, desumibile da fatti o comportamenti univoci e concludenti dell’interessato. Tuttavia, nel caso concreto, mancavano elementi univoci in tal senso, con la conseguenza che nessuna nullità poteva essere ravvisata nella celebrazione dell’udienza con il difensore d’ufficio.
Quanto alla seconda eccezione, relativa alla sostituzione del difensore d’ufficio, la Corte rileva che la sostituzione era avvenuta per giustificato motivo: il difensore d’ufficio originariamente nominato aveva comunicato via PEC di non poter partecipare all’udienza per problemi di salute. Il nuovo difensore era subentrato senza che il primo avesse svolto alcuna utile attività difensiva, circostanza idonea a escludere in radice ogni nullità.
Nel richiamare la regola dell’art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., la Corte precisa che l’irrituale sostituzione del difensore d’ufficio determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. A conferma sono citate Sez. 4 n. 1245 del 2017 (dep. 2018, Chitu) e Sez. 2 n. 48238 del 2003 (Palmieri). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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