Patteggiamento, ricorso per cassazione limitato ai casi tassativi dell’art. 448 (Cass. pen. Sez. II n. 33827 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Resta pertanto inammissibile il ricorso che deduca la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non essendo tale vizio compreso tra i casi di impugnazione consentiti. Il ricorso proposto dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 103 del 2017 è trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Il Fatto

Con sentenza del 07/07/2025 il G.u.p. del Tribunale di Cremona aveva applicato, su richiesta del difensore e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per una pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, lamentando, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sosteneva che il giudice non avrebbe assolto adeguatamente l’obbligo motivazionale, non avendo dato conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti, essendo tenuto a esprimere valutazioni sui contenuti della richiesta.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017. La norma individua in modo tassativo i motivi per i quali il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il novero dei casi ammessi comprende i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di un perimetro chiuso, che delimita l’accesso al giudizio di legittimità.

La Corte rileva che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione, è formulato in modo del tutto generico e in assenza di qualsiasi effettivo confronto con il contenuto della sentenza impugnata. Soprattutto, esso non rientra tra i casi per i quali il ricorso è ammesso avverso la sentenza di patteggiamento. Il vizio dedotto resta estraneo al catalogo legislativo.

Quanto alla forma di trattazione, la Corte osserva che l’impugnazione è stata proposta contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dopo l’entrata in vigore della novella. L’art. 1, comma 62, della legge n. 103 del 2017 ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, in forza del quale il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di tale comma.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna altresì al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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