Richiesta di interrogatorio via PEC irrituale ma non abnorme l’ordinanza del GIP (Cass. pen. Sez. VI n. 3087 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è affetto da abnormità, né strutturale né funzionale, il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per il mancato espletamento dell’interrogatorio richiesto dall’indagato a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’irrituale modalità di presentazione dell’istanza — inviata a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello deputato alla ricezione degli atti, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 — integra una mera illegittimità, valutabile nei limiti della legittimità del provvedimento, e non una abnormità, poiché non determina alcuna stasi del procedimento. La regressione imposta dall’ordinanza non blocca il processo, disponendo l’espletamento dell’interrogatorio al cui esito il pubblico ministero potrà nuovamente assumere le proprie determinazioni sull’esercizio dell’azione penale.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato espletamento dell’interrogatorio richiesto dall’indagato dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Il ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento, adottato, a suo avviso, in violazione della disciplina transitoria dettata dagli artt. 87 e 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022. L’istanza era stata inviata a un indirizzo PEC diverso da quelli iscritti nel Registro generale degli indirizzi certificati. Il Procuratore Generale insiste sull’accoglimento del ricorso e sull’annullamento senza rinvio, prospettando una ipotesi di abnormità funzionale.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ricostruisce la nozione di abnormità alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, richiamando, tra le altre, Sez. U n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Sez. U n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Sez. U n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri e Sez. U n. 25957 del 26/03/2009, Toni. La categoria opera nelle sole ipotesi in cui si realizzi uno sviamento della funzione giurisdizionale, con adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all’ordinamento, cui consegua una situazione di stallo processuale non emendabile attraverso i rimedi impugnatori tipici.
La Corte distingue l’abnormità strutturale, che ricorre quando l’atto è carente di potere in astratto, dall’abnormità funzionale, che si configura quando il provvedimento, pur non estraneo al sistema, si esplichi al di fuori dei casi consentiti, determinando la stasi del processo. Si rimarca la necessità di un inquadramento rigoroso, trattandosi di deroga ai principi di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione; resta escluso che la nozione possa riferirsi a situazioni di mera illegittimità.
Nel caso concreto, il Collegio esclude anzitutto l’abnormità strutturale, poiché il Giudice ha esercitato un potere espressamente attribuitogli dall’art. 416, comma 1, cod. proc. pen. Quanto al profilo funzionale, riconosce che colgono nel segno le censure sull’omessa valutazione delle modalità di presentazione dell’istanza, ma qualifica tale omissione come profilo di sola illegittimità.
La Corte ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 impone, per le richieste di cui all’art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., il deposito esclusivo nel portale del processo penale telematico; il comma 6-quinquies esclude l’invio tramite PEC, prevedendo che tale modalità «non produce alcun effetto di legge», con sanzione di mera inefficacia e non di nullità. L’art. 111-bis, comma 4, cod. proc. pen. consente però, per gli atti che le parti compiono personalmente, il deposito con modalità non telematiche, tra cui il deposito in cancelleria o segreteria, ovvero, secondo Sez. II n. 41961 del 02/10/2024, anche mezzi tecnici diversi quali il telegramma o la lettera raccomandata, purché la sottoscrizione risulti autenticata.
L’omessa valutazione di tale disciplina non determina abnormità: l’irregolare modalità di presentazione dell’istanza non è sanzionata da nullità e la regressione disposta dall’ordinanza non comporta alcuna stasi, disponendo l’espletamento dell’interrogatorio al cui esito il pubblico ministero potrà nuovamente determinarsi sull’azione penale. La nullità dell’interrogatorio, prospettata dal Procuratore Generale, appare disancorata da una specifica disposizione di legge e non configurabile come nullità di ordine generale. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 111-bis c.p.p. – Deposito telematico
- Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari
- Art. 416 c.p.p. – Presentazione della richiesta del pubblico ministero