Inammissibile il ricorso che riproduce i motivi d’appello senza confronto (Cass. pen. Sez. I n. 33828 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente le censure già dedotte in appello, limitandosi a contestare in termini assertivi la correttezza della sentenza impugnata, senza confrontarsi con le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti. In tema di concorso di persone nel reato, la diversa qualificazione giuridica dei fatti e il diverso esito dei giudizi separati a carico dei concorrenti non integrano alcuna violazione del principio di eguaglianza, poiché il fatto storico non è smentito ma è stato diversamente valutato in ragione della specifica istruttoria espletata. La circostanza aggravante della finalità di discriminazione razziale è configurabile per il solo impiego di modalità di commissione del reato consapevolmente fondate sul disprezzo razziale, restando irrilevante la mozione soggettiva dell’agente.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Castrovillari aveva condannato il ricorrente, in concorso con altri soggetti, per il reato di tentato omicidio aggravato dai motivi abietti e dalla finalità di discriminazione razziale, nonché per i reati in materia di armi. Secondo l’accusa, il ricorrente avrebbe partecipato a un’aggressione collettiva ai danni di un gruppo di cittadini africani, culminata nell’investimento con due autovetture e nell’uso di spranghe di ferro.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: travisamento delle prove e difetto di motivazione sull’identificazione; erronea qualificazione del fatto come tentato omicidio anziché lesioni gravi; disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti giudicati separatamente; erronea applicazione dell’aggravante del cod. pen. per l’odio razziale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando in via preliminare che tutti i motivi riproducono pedissequamente le censure già dedotte in appello. Le Sezioni hanno richiamato l’orientamento consolidato secondo cui sono inammissibili i motivi che contestino la sentenza impugnata in termini meramente assertivi, senza una critica puntuale e senza confrontarsi con le argomentazioni in forza delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti.

Quanto all’identificazione del ricorrente, la Corte ha osservato che la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza d’appello, la quale ha affrontato il profilo del dimagrimento dell’imputato, escludendo che alla riduzione del peso corporeo sia conseguito un mutamento dei lineamenti del volto. I giudici hanno inoltre valorizzato il coinvolgimento dell’imputato desumibile dalla videosorveglianza e da riconoscimenti con esito di certezza da parte dei testi.

Sul motivo concernente la disparità di trattamento rispetto ai concorrenti giudicati separatamente, la Corte ha ribadito che la diversa qualificazione giuridica dei fatti dipende dalla specifica attività istruttoria espletata in ciascun procedimento. Richiamando la propria giurisprudenza, ha precisato che non sussiste contrasto tra giudicati se i fatti, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista oggettivo e il diverso epilogo derivi da difformi valutazioni degli stessi fatti.

Infine, sul quarto motivo, la Corte ha ritenuto la censura generica, poiché la sentenza impugnata ha puntualmente motivato l’attribuibilità delle espressioni discriminatorie sulla base del tenore razzista delle parole utilizzate e della testimonianza di un teste. È stato ribadito che l’aggravante disciplinata dall’art. 604-ter cod. pen. è configurabile per il solo impiego di modalità di commissione del reato consapevolmente fondate sul disprezzo razziale, restando irrilevanti le ragioni soggettive sottese alla condotta.

Alla pronuncia di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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