Gravi indizi di colpevolezza e disponibilità delle armi nel concorso (Cass. pen. Sez. I n. 33831 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando con il ricorso per cassazione si censura il provvedimento del Tribunale del riesame sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni poste a fondamento del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Ai fini dell’adozione della misura è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità; in sede cautelare gli indizi non vanno valutati secondo i criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Nel concorso in detenzione o porto illegale di armi è necessario che ciascun compartecipe abbia la disponibilità materiale delle stesse e si trovi in una situazione di fatto tale da poterne disporre in qualsiasi momento. Il ricorso che solleciti una lettura alternativa del materiale processuale è inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, ha respinto la richiesta avanzata, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., dall’indagato avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Marsala aveva applicato la custodia cautelare in carcere. L’imputazione provvisoria riguardava il concorso in ricettazione e in detenzione e porto illeciti di armi comuni, clandestine e munizioni.

Secondo l’accusa, due pistole, una delle quali con matricola abrasa, e il relativo munizionamento, provenienti da delitto, erano stati trasportati e occultati in un luogo isolato di aperta campagna. Il riesame aveva confermato integralmente l’ordinanza genetica, ravvisando la disponibilità delle armi in capo all’indagato e al coindagato e, quanto alle esigenze cautelari, un concreto rischio di recidiva. Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha preliminarmente ricordato i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare, richiamando Sez. U n. 11 del 22.03.2000, Audino: non compete alla Suprema Corte la ricostruzione del quadro indiziario, ma il controllo sulla congruenza logica e giuridica della motivazione.

La Corte ha poi ribadito che, in sede cautelare, gli indizi non devono essere valutati con gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità in ordine ai reati addebitati.

Il Tribunale del riesame, secondo la Corte, non è incorso nella lamentata violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. L’ordinanza ha ricostruito la vicenda in modo razionale: una segnalazione confidenziale sul possesso di armi occultate in campagna; l’installazione di un GPS satellitare sull’autovettura in uso all’indagato; il posizionamento di telecamere nella località individuata; i ripetuti accessi degli indagati presso alcuni arbusti. Il giorno 13 febbraio 2025 l’indagato era stato ripreso mentre trasportava, nascosto sotto il giubbotto, un oggetto voluminoso di forma squadrata, che depositava presso gli arbusti. Nella stessa giornata gli investigatori avevano rinvenuto, nascosta sotto una lastra di cemento, una valigetta contenente due pistole e munizioni, sottoposte a sequestro. Le telecamere avevano poi ripreso i due mentre, tornati sul posto, cercavano invano quanto occultato. Il riconoscimento dell’indagato era stato possibile grazie ad alcune fotografie pubblicate sul profilo di un congiunto, oltre che all’individuazione di una delle autovetture riprese.

La Corte ha richiamato Sez. I n. 6796 del 22.01.2019, Rv. 274806, secondo cui nel concorso in detenzione o porto illegale di armi è necessaria la disponibilità materiale delle stesse da parte di ciascun compartecipe, con possibilità di disporne in qualsiasi momento. Il riesame ha correttamente ritenuto che le due pistole e le munizioni fossero nella disponibilità degli indagati, valorizzando il trasporto dell’oggetto squadrato, il deposito nel sito di rinvenimento e il successivo accesso per le ricerche.

Quanto alla dedotta mancanza di spiegazioni sugli accessi antecedenti al 13 febbraio, la Corte ha osservato che la censura non assume rilievo logico: il giudice cautelare ha assegnato valore dimostrativo a quanto riscontrato quel giorno. Il ricorrente, in definitiva, ha sollecitato una lettura alternativa del materiale processuale, operazione preclusa in sede di legittimità. All’inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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