Sequestro probatorio modulare valido con decreto generico se pertinente (Cass. pen. Sez. 2 n. 13408 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, l’obbligo motivazionale del decreto di sequestro probatorio – o di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria – può essere assolto anche mediante l’utilizzo di un modulo prestampato, purché lo stesso risulti in concreto idoneo a esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell’apposizione del vincolo, come richiesto dall’art. 253 cod. proc. pen. La motivazione deve essere modulata in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito, alla relazione tra le cose e il reato e alla natura dei beni. Il nesso pertinenziale può ritenersi sufficientemente motivato quando sia di immediata evidenza, come per i beni che costituiscono corpo del reato, senza che occorra la già avvenuta individuazione della condotta illecita nei suoi estremi spazio-temporali.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 29 ottobre 2025, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di due soggetti avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero. Il provvedimento aveva ad oggetto undici orologi di pregio e componenti di orologeria, rinvenuti nell’abitazione di un indagato, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 473 cod. pen.
Avverso l’ordinanza del tribunale, i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 355, comma 2, cod. proc. pen. e il difetto assoluto di motivazione del decreto di convalida, ritenuto basato su formule generiche e onnicomprensive di un modulo prestampato. Contestavano, inoltre, il mancato accoglimento dell’istanza di restituzione degli orologi di loro proprietà, della cui lecita provenienza asserivano di aver fornito prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, richiamando il principio per cui la motivazione del decreto di sequestro probatorio può essere redatta su modulo prestampato, a condizione che sia idonea a esprimere le ragioni essenziali e le finalità del vincolo. Il collegio cautelare aveva correttamente evidenziato come dal provvedimento genetico emergesse la qualificazione dei beni quali corpo di reato e la necessità di accertarne l’eventuale contraffazione. La presenza di un incongruo riferimento alla contraffazione di capi d’abbigliamento è stata considerata una mera svista, non incidente sulla ricostruzione del percorso giustificativo.
Quanto al nesso pertinenziale, la Corte ha precisato che l’assolvimento dell’obbligo motivazionale non implica l’individuazione della condotta illecita nei suoi estremi materiali e spazio-temporali, specialmente nella fase genetica del procedimento. Lo standard motivazionale va calibrato sulla natura del collegamento tra beni e reato: quando appare di immediata evidenza, come nel caso di beni costituenti corpo del reato, l’obbligo giustificativo risulta attenuato. Nel caso di specie, la relazione di immediatezza tra gli orologi sequestrati e le ipotesi di reato ascritte all’indagato rendeva non necessaria una motivazione diffusa.
La Corte ha giudicato infondate anche le doglianze relative alla mancata indicazione delle finalità probatorie, sussistendo nel decreto un espresso riferimento alla necessità di accertare la contraffazione dei beni. Quanto alla restituzione, il tribunale aveva valutato le deduzioni difensive, ritenendo inidonea la documentazione prodotta solo in copia a fondare la revoca della misura. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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