Furto in abitazione riqualificato in furto semplice per legittimo accesso autoritativo (Cass. pen. Sez. V n. 33854 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 624-bis cod. pen. descrive una fattispecie complessa in cui la sottrazione della cosa mobile altrui si realizza mediante introduzione in un luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze. Ove l’agente si sia introdotto nell’abitazione in forza di un atto autoritativo — e non già con il consenso dell’avente diritto —, la presenza nel domicilio non viola lo ius excludendi del soggetto passivo e costituisce mera occasione della successiva condotta illecita. Il fatto deve pertanto essere sussunto non nella fattispecie dell’art. 624-bis cod. pen., ma in quella più lieve degli artt. 624 e 61 n. 11 cod. pen., restando escluso uno dei presupposti specifici della fattispecie incriminatrice, cioè la violazione del domicilio.

Il Fatto

Un sovrintendente della Polizia di Stato, all’epoca dei fatti in servizio presso una squadra mobile, veniva tratto a giudizio per quattro capi d’imputazione: peculato, corruzione aggravata, accesso abusivo a sistema informatico e plurimi episodi di truffa pluriaggravata. In primo grado l’imputato veniva assolto per due imputazioni perché il fatto non sussiste e condannato per le residue, previa esclusione dell’aggravante mafiosa e declaratoria di improcedibilità per difetto di querela quanto ad alcune ipotesi di truffa.

La App. Napoli, investita delle impugnazioni dell’imputato e di una parte civile, confermava la prospettazione accusatoria, riqualificando i fatti del capo A) nel reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., dichiarando l’estinzione per prescrizione dei reati di truffa e accogliendo le richieste della parte civile appellante. L’imputato ricorreva per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi riguardano il capo A). La Corte esamina anzitutto la posizione processuale della principale teste, imputata in altro procedimento per favoreggiamento e furto aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa. Il ricorrente invocava l’applicazione dell’art. 197-bis cod. proc. pen. e dei criteri di valutazione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., deducendo un collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. tra i delitti contestati alla dichiarante e quello ascritto all’imputato.

La censura è manifestamente infondata. La qualità di indagato in procedimento connesso o probatoriamente collegato dipende dalla sussistenza dei presupposti degli artt. 12 e 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. Il collegamento probatorio, in particolare, ricorre solo quando sussiste l’identità del fatto o di uno degli elementi di prova, ovvero la diretta rilevanza di un elemento acquisito in un procedimento ai fini dell’accertamento di reati oggetto dell’altro. Non basta che la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte. Nel caso concreto difettano sia l’identità del fatto o di un elemento di prova, sia la diretta rilevanza degli elementi acquisiti. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 197-bis cod. proc. pen. e dei commi 2 e 3 dell’art. 192 cod. proc. pen.

Indeducibile è anche il secondo motivo. La Corte territoriale ha valutato analiticamente l’attendibilità della dichiarante, valorizzandone precisione, coerenza e costanza, e ha individuato riscontri esterni nella registrazione audio acquisita agli atti e nelle dichiarazioni della figlia. La conversazione registrata può fungere da riscontro esterno, in quanto dato probatorio indipendente dalle dichiarazioni e riguardante il fatto-reato e la sua riferibilità all’imputato. L’indagine di legittimità non è diretta a verificare l’intrinseca adeguatezza delle argomentazioni del giudice di merito, ma solo l’esistenza, la non manifesta illogicità e la coerenza dell’apparato argomentativo.

Fondato è invece il terzo motivo. L’art. 624-bis cod. pen. esige che la sottrazione avvenga mediante introduzione in un luogo di privata dimora. Ove l’agente vi si sia introdotto in forza di un atto autoritativo, la presenza nell’abitazione è legittimata ed esclude la violazione del domicilio. La finalizzazione dell’atto a scopi diversi dalla sottrazione è irrilevante: richiedere un consenso o un atto autoritativo finalizzato all’apprensione del bene escluderebbe la stessa condotta di sottrazione. Il fatto integra pertanto il furto aggravato dall’abuso di relazioni di ospitalità ex artt. 624 e 61 n. 11 cod. pen., reato che, in ragione del tempus commissi delicti e del termine prescrizionale di anni sette e mesi sei, tenuto conto dei periodi di sospensione maturati, è ormai prescritto.

Il quarto motivo è manifestamente infondato: il mancato rispetto dell’ordine della discussione ex art. 523 cod. proc. pen. non integra causa di nullità, prevista solo per la violazione del diritto di replica. Fondato è il quinto motivo: la parte civile non aveva interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento per difetto di querela, di natura meramente processuale, sicché la sua impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile e le statuizioni civili in suo favore eliminate. L’accoglimento del terzo motivo assorbe l’ultimo, sul trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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