Ricorso cautelare inammissibile per aspecificità in assenza di fatti nuovi (Cass. pen. Sez. 2 n. 17724 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La preclusione derivante dal cosiddetto giudicato cautelare può essere superata solo quando siano prospettati nuovi elementi di valutazione, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini, ancorché riguardanti circostanze anteriori alla decisione preclusiva. La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen. opera anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, sicché solo fatti nuovi, apprezzati anche congiuntamente a quelli originari, che evidenzino un mutamento in melius del quadro indiziario possono legittimare la sostituzione con misura meno afflittiva. È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che non instauri un confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli rigettava l’appello proposto nell’interesse della ricorrente avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata per il concorso nei delitti di cui agli artt. 644 e 416-bis.1 cod. pen., con la misura degli arresti domiciliari. Nell’atto di appello la difesa aveva dedotto l’esistenza di un idoneo alloggio a Perugia, lo status di persona incensurata, il lungo periodo di custodia e la sostituzione della misura disposta per la sorella della ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando l’aspecificità delle censure per avere la difesa eluso il confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato. In tema di giudicato cautelare, la preclusione può essere superata solo prospettando nuovi elementi di valutazione, acquisiti da sviluppi delle indagini; nel caso di specie, l’unico elemento di novità era costituito dalla condanna di primo grado a nove anni e quattro mesi di reclusione, sopraggiunta all’ordinanza genetica, la quale non deponeva a favore della rivalutazione del quadro cautelare.
Quanto alla valutazione del tempo trascorso, la Corte ha richiamato la connotazione dinamica delle misure cautelari, affermando che il giudice ha l’obbligo di rivalutare globalmente il quadro di gravità indiziaria e la persistenza delle esigenze cautelari, anche per fatti sopravvenuti. Tale connotazione vale anche per i reati di cui all’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., per i quali la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è relativa e il decorso del tempo deve essere considerato, ove si tratti di rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità.
Nel caso in esame, il Tribunale aveva adeguatamente considerato la mancata ricorrenza di ragioni di attenuazione del quadro cautelare, valorizzando le allarmanti condotte ascritte alla ricorrente e l’assenza di segni di resipiscenza o di condotte collaborative. La Corte ha quindi ritenuto razionale la valutazione di immutato quadro cautelare, escludendo ogni decisività al profilo della sostituzione disposta per la sorella.
La Corte ha infine giudicato non astratta la motivazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui è immune da censure la decisione che rigetti l’istanza di sostituzione sulla base di elementi specifici inerenti al fatto e alla personalità del soggetto, tra cui la necessità di recidere i rapporti con la rete dedita all’usura e alla criminalità organizzata e le condotte violente manifestate all’indomani dell’arresto del marito, ritenendo la permanenza in carcere l’unica misura adeguata.
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Nota della Redazione
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