Ricorso straordinario inammissibile se deduce questioni estranee al vizio percettivo (Cass. pen. Sez. VI n. 33847 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando il vizio percettivo cada su un oggetto definito e inopinabile, emergente dagli atti del giudizio di legittimità. Non integra l’errore di fatto la deduzione di vizi di motivazione, di questioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni o di travisamento probatorio, che postulano una diversa valutazione delle emergenze istruttorie. Non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare d’ufficio cause di inutilizzabilità o invalidità degli atti che non siano manifeste.

Il Fatto

La Corte di cassazione, Sezione II, con sentenza del 09.01.2025 aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse del condannato avverso la pronuncia della Corte di appello di Roma del 12.04.2024, che aveva parzialmente riformato la condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso riducendo la pena.

I difensori hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo tre errori di fatto: l’asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni delle presunte vittime, per la loro qualità di indagati o imputati di reato connesso; l’omessa considerazione di intercettazioni; la valutazione dell’aggravante mafiosa.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile perché introduce questioni estranee all’ambito dell’errore di fatto. Il rimedio straordinario non è un ulteriore mezzo di impugnazione: non può veicolare censure che appartengono al giudizio di legittimità ordinario o a una diversa ricostruzione del quadro probatorio.

Sul primo motivo la Corte rileva che il vizio di inutilizzabilità presupporrebbe accertamenti di fatto inaccessibili al giudice di legittimità. Il ricorrente non considera il principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 39061 del 2009, secondo cui spetta alla parte rappresentare adeguatamente le evidenze processuali: la ricerca d’ufficio dei presupposti di fatto non è compito della Corte. La genericità della deduzione è, per la stessa difesa, evidente.

Il secondo motivo è inammissibile perché il travisamento della prova è deducibile solo quando abbia un oggetto definito e inopinabile, con palese e non controvertibile difformità tra il senso della prova e quello tratto dal giudice; resta esclusa la rilevanza di errori di valutazione del significato della dichiarazione, come ricorda Sez. V n. 8188 del 2017. La difesa pretende una diversa lettura delle captazioni, non un vizio incontrovertibile.

Quanto all’aggravante mafiosa, la Corte di legittimità aveva già verificato in concreto l’idoneità della condotta a evocare la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, precisando che la capacità evocativa non è esclusa dalla non appartenenza dell’agente a un sodalizio. La doglianza, ancora una volta, invoca surrettiziamente l’errore di fatto per ottenere una diversa valutazione giuridica.

Da qui l’inammissibilità dichiarata con procedura de plano e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, per i profili di colpa ravvisati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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