Differimento pena per motivi di salute e verifica di compatibilità col carcere (Cass. pen. Sez. I n. 33851 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di differimento della pena e di detenzione domiciliare per motivi di salute, il giudice non può esprimersi in termini astratti e svincolati dalla condizione patologica del detenuto. L’art. 147 cod. pen. richiede che la patologia fisica o psichica sia di tale gravità da provocare rilevanti conseguenze dannose o da esigere un trattamento terapeutico non agevolmente attuabile nello stato di detenzione. Spetta al tribunale di sorveglianza un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del condannato e le condizioni complessive di salute, con riguardo all’astratta idoneità dei presidi sanitari disponibili e alla concreta adeguatezza delle cure assicurabili, valutando le possibili ripercussioni del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico. Il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione nel merito delle emergenze nosografiche già vagliate.

Il Fatto

Il condannato, affetto da una paraparesi agli arti inferiori, patologia deambulatoria certificata e non recessiva, presentava istanza di differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare. La pena era stata posta in esecuzione con provvedimento del 12 luglio 2024.

Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 16 aprile 2025, rigettava l’istanza. Riteneva le condizioni di salute compatibili con il regime carcerario, sulla base della relazione trasmessa dall’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli il 12 febbraio 2025, che rendeva superflue ulteriori verifiche sanitarie. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. Osserva preliminarmente che l’impugnazione non individua singoli profili dell’ordinanza da censurare, ma tende a provocare una rivalutazione nel merito dei presupposti del differimento, già vagliati dal tribunale di sorveglianza nel rispetto delle emergenze processuali e della condizione nosografica del condannato.

Il Collegio riconosce che il detenuto è affetto da una grave patologia deambulatoria, connotata da non recessività e sottoposta a monitoraggio clinico costante. Tale circostanza, tuttavia, non è controversa. Il punto decisivo è che il monitoraggio può essere realizzato sia all’interno del circuito penitenziario sia attraverso strutture ospedaliere esterne.

Il giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza risulta avvalorato dagli accertamenti clinici e dalla relazione dell’A.S.L. di Vercelli. Da essi emerge una situazione nosografica stabile, che non richiede contatti costanti con presidi ospedalieri esterni e non comporta pericoli imminenti per l’incolumità fisica del detenuto. La documentazione richiamata dalla difesa non inficia tali conclusioni.

La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata: per l’accoglimento di una misura alternativa incentrata sulle condizioni di salute occorre che la patologia sia grave e tale da esigere un trattamento non agevolmente attuabile in detenzione. Va verificato se la carcerazione comporti una sofferenza di intensità tale da eccedere il livello derivante dall’esecuzione della pena, rendendo la prosecuzione incompatibile con la dignità umana del condannato (Sez. I n. 21355 del 2021; Sez. I n. 53166 del 2018; Sez. I n. 789 del 2013).

Il diniego è conforme al principio secondo cui l’autorità giudiziaria deve operare un bilanciamento tra pericolosità e salute, considerando l’idoneità dei presidi disponibili e l’adeguatezza concreta delle cure assicurabili nella situazione specifica (Sez. I n. 37062 del 2018). Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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