Colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione nelle frequentazioni mafiose (Cass. pen. Sez. IV n. 33874 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, pur operando sullo stesso materiale probatorio del giudice della cognizione, deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo e può valorizzare comportamenti anche penalmente irrilevanti, ove idonei ad indurre in errore l’Autorità procedente sull’esistenza di una re illicita. Costituiscono colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., le frequentazioni ambigue poste in essere con la consapevolezza della natura criminale dei soggetti avvicinati, quando si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità e non siano giustificate da rapporti di parentela. Il giudizio di idoneità causale va condotto ex ante e con riguardo alla situazione esistente all’atto dell’applicazione della misura e in costanza di essa.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito la detenzione cautelare, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, per oltre quattro anni, nell’ambito di un procedimento in cui era accusato di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso. Da tale accusa era stato assolto in via definitiva, con pronuncia della Corte di cassazione che aveva annullato senza rinvio la condanna di secondo grado per non avere commesso il fatto.

Ha quindi proposto istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita. La Corte d’appello di Torino ha rigettato la domanda, ravvisando nella condotta del richiedente comportamenti ostativi all’indennizzo. Avverso tale ordinanza il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione sull’eventuale colpa lieve.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione del giudice della riparazione puntuale e non censurabile. Ha richiamato i principi consolidati in materia: le Sezioni Unite n. 43 del 13/12/1995 hanno precisato che è dolosa anche la condotta consapevole i cui esiti, valutati secondo l’id quod plerumque accidit, creino una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’Autorità. La nozione di colpa, ricavabile dall’art. 43 cod. pen., impone di ritenere ostativa la condotta che, per macroscopica negligenza o imprudenza, costituisca una prevedibile ragione di intervento giudiziario.

Il giudice della riparazione, secondo le Sezioni Unite n. 32383 del 27/5/2010, deve valutare la condotta tenuta sia anteriormente che successivamente alla misura. Il suo giudizio è autonomo rispetto a quello di cognizione (Sezioni Unite n. 51779 del 28/11/2013), ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato tali (Sez. IV n. 12228 del 10/1/2017). L’idoneità delle condotte ad indurre in errore il giudice va valutata ex ante (Sez. IV n. 3359 del 22/09/2016).

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il giudice della riparazione abbia correttamente valorizzato la raccolta di fondi per detenuti legati alla ‘ndrangheta e la partecipazione a eventi riguardanti soggetti con legami accertati con detta organizzazione. Tali comportamenti, pur penalmente irrilevanti, sono stati ritenuti idonei a ingenerare nell’Autorità procedente la convinzione di una vicinanza a contesti mafiosi.

Quanto alle frequentazioni ambigue, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui esse, quando non giustificate da rapporti di parentela e poste in essere con consapevolezza della natura criminale dei soggetti, integrano colpa grave ostativa all’indennizzo (Sez. III n. 363 del 30/11/2007). La riabilitazione intervenuta nel 2025, decorso il termine di legge, non è stata ritenuta idonea a disarticolare il discorso giustificativo, perché il giudizio va condotto con riferimento alla situazione esistente all’atto della misura e in costanza di essa.

Infine, la Corte ha escluso che il giudice della riparazione fosse tenuto a motivare sull’esistenza della colpa lieve, una volta individuati i canoni della colpa grave. Ha poi condannato il ricorrente alle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, liquidate in complessivi euro mille, richiamando il principio secondo cui le spese, nel giudizio di legittimità ex art. 611 cod. proc. pen., sono regolate secondo i criteri degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e la parte soccombente va condannata anche ex officio (Sez. IV n. 13175 del 26/03/2025).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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