Furto di energia elettrica e aggravante del pubblico servizio (Cass. pen. Sez. IV n. 33873 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. richiede che la cosa oggetto di impossessamento sia oggettivamente destinata a un pubblico servizio o a un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva. Ai fini della sua configurazione è irrilevante il mezzo con cui è consumata la sottrazione, e in particolare la manomissione del contatore. L’energia elettrica non perde la propria destinazione a pubblico servizio per il solo fatto di essere sottratta mediante alterazione del sistema di misurazione dei consumi. Ne consegue che, esclusa la procedibilità a querela introdotta dalla riforma Cartabia, il furto aggravato così qualificato è perseguibile d’ufficio.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di furto, ritenendo che, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., l’azione penale fosse improcedibile per mancanza di querela. La decisione era stata adottata dopo una precedente pronuncia della stessa Sezione, che aveva annullato un’analoga declaratoria di improcedibilità, riconoscendo al pubblico ministero il potere di contestare d’ufficio la circostanza aggravante ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha proposto ricorso immediato per cassazione, censurando l’erronea applicazione della legge penale nella qualificazione dell’energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio e sostenendo che l’aggravante riguarda il bene oggetto di sottrazione e non quello oggetto di manomissione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale aveva escluso l’aggravante applicando il principio secondo cui la manomissione del contatore non integra la fattispecie, non potendo il contatore considerarsi cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità, avendo come unica funzione quella di misurare i consumi. Il giudice aveva inoltre rilevato che l’energia elettrica, già transitata nel singolo contatore, era destinata a una singola utenza privata.
La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui le ipotesi dell’art. 625 n. 7 cod. pen. trovano fondamento nel maggiore rispetto dovuto a determinate cose per le loro condizioni o destinazione. Sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono a un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore o proprietario o per le loro qualità intrinseche. Il fondamento delle ipotesi induce a un’interpretazione in senso oggettivo, condizionata alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti prodotti dall’azione delittuosa.
È richiamato il principio per cui l’aggravante è adeguatamente contestata quando il furto è posto in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione, che garantisce l’erogazione di un servizio destinato a un numero indeterminato di persone. Si è altresì precisato che integra l’aggravante la sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali, rilevando non l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distolta.
Da tali enunciazioni deriva che la destinazione a pubblico servizio deve essere un predicato del bene oggetto di furto, restando irrilevante il mezzo dell’impossessamento: è dunque corretta la censura del ricorrente, laddove ritiene erroneo attribuire rilevanza alla manomissione del contatore. Ciò che rileva è l’oggettiva destinazione della cosa sottratta a un pubblico servizio, carattere che l’energia elettrica non perde per la modalità della sottrazione.
Quanto al precedente richiamato nella sentenza impugnata, il Collegio lo ritiene un precedente isolato, in quanto fondato su giurisprudenza relativa al distinto delitto di danneggiamento aggravato, che impone di porre l’accento sulla destinazione del contatore danneggiato e non sull’intrinseca destinazione del bene sottratto. Escluso il regime di perseguibilità a querela per il furto aggravato, il ricorso è accolto e la sentenza è annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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