Abusivo esercizio della professione e accesso al cassetto fiscale: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. V n. 33866 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all’art. 348 cod. pen., il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché il compimento avvenga con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. Il delitto non è assorbito in quello di truffa quando l’artificio o raggiro, elemento essenziale di quest’ultima, configuri di per sé un ulteriore reato, tutelando le due fattispecie beni giuridici diversi.
Il Fatto
La persona offesa, titolare di un’agenzia di viaggi, aveva affidato al ricorrente la tenuta della contabilità della propria ditta, la presentazione delle dichiarazioni fiscali e il pagamento delle conseguenti imposte, dopo che questi si era presentato come dottore commercialista. Nel corso di una verifica fiscale la donna scopriva che le dichiarazioni presentate a suo nome non erano regolari e che era stato attivato, a sua insaputa, un cassetto fiscale, grazie a una delega recante una sottoscrizione falsa.
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’imputato dall’appropriazione indebita perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere per i reati di truffa e di accesso abusivo quanto alle condotte fino al 17 gennaio 2017, e rideterminava la pena per le residue imputazioni, tra cui l’art. 348 cod. pen. e l’art. 615 ter cod. pen. per le condotte successive. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, relativo all’esercizio abusivo della professione, il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 11545 del 2012: il reato sussiste ogni qualvolta il compimento di atti di competenza specifica di una professione regolamentata avvenga con modalità tali da creare l’apparenza di un’attività svolta da soggetto abilitato. Principio confermato da Sez. VI n. 33464 del 2018, in fattispecie di tenuta della contabilità e consulenza del lavoro.
Nel caso concreto il ricorrente non si era limitato a presentare le dichiarazioni periodiche. Aveva prestato un’opera ben più complessa, tenendo per anni la contabilità e curando, anche tramite altro professionista di sua fiducia, gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente. Aveva gestito le dichiarazioni in piena autonomia, inviando alla persona offesa mere bozze, diverse dagli originali effettivamente presentati. Si era inoltre presentato come iscritto all’albo, apparendo tale anche all’impiegata dell’agenzia.
La Corte esclude l’invocato assorbimento nel delitto di truffa. I due reati tutelano beni giuridici diversi e non sussiste il rapporto di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., richiedendo la truffa anche l’induzione in errore e l’atto di disposizione patrimoniale. Quando l’artificio o raggiro configuri di per sé un ulteriore reato, questo non viene assorbito ma concorre, come precisato da Sez. V n. 7558 del 2019.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. È irrilevante che la persona offesa avesse conferito l’incarico di curare la contabilità e presentare le dichiarazioni, perché non l’aveva affatto delegato all’apertura del cassetto fiscale: il ricorrente aveva falsificato la firma sulla necessaria delega, accedendo al servizio senza autorizzazione. Il cassetto fiscale, del resto, non è obbligatorio per i titolari di partita IVA, ma è un servizio che il contribuente può scegliere di attivare.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ritiene manifestamente infondata la censura sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 623 quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 90/2024. Il ricorrente aveva prima attivato il cassetto fiscale e poi lo aveva utilizzato per anni, presentando dichiarazioni di cui non comunicava copia veritiera alla persona offesa, così causandole un danno non certo lieve. Segue la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
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