Estradizione misure cautelari termine sessanta giorni trasmissione irrituale non travolge efficacia (Cass. pen. Sez. VI n. 40841 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di estradizione, il termine di sessanta giorni previsto a pena di inefficacia dell’arresto provvisorio e delle misure cautelari, all’art. 12, comma 4, del Trattato di estradizione tra Italia e Messico, deve ritenersi rispettato quando la richiesta dello Stato estero sia stata ricevuta, nel termine, dall’autorità giudiziaria procedente, ancorché inoltrata al Ministero degli Affari Esteri anziché al Ministero della Giustizia, individuato dall’art. 6, comma 2, del medesimo Trattato quale Autorità centrale italiana. L’onere di trasmissione gravante sullo Stato richiedente è assolto con qualsiasi modalità che garantisca l’attendibilità e la conformità agli originali dei documenti, salvo che la violazione delle forme usuali sia talmente grave da escludere ogni certezza sulla provenienza o sull’autenticità. Il mandato di arresto provvisorio non richiede l’analitica indicazione degli elementi probatori a supporto della richiesta. In tema di misure cautelari, è annullabile, per motivazione meramente apparente, il provvedimento che neghi la sostituzione con gli arresti domiciliari fondandosi su elementi ambivalenti e di indimostrata sussistenza, anziché su una concreta valutazione di idoneità della misura meno afflittiva.

Il Fatto

Il ricorrente è stato tratto in arresto in base a un mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria messicana. La Corte di appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi, ha rigettato la richiesta di dichiarare inefficace la misura cautelare per omesso invio della domanda di estradizione da parte dello Stato estero e, in subordine, di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle norme del Trattato di estradizione tra Italia e Messico e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché l’omessa motivazione sull’inidoneità della misura meno afflittiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato fondato solo in parte. La Corte ricostruisce il quadro convenzionale: in base all’art. 12, comma 4, del Trattato, l’arresto provvisorio e le misure cautelari divengono inefficaci se, entro sessanta giorni dall’arresto, l’Autorità centrale dello Stato richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione; l’art. 6, comma 2, individua nel Ministero della Giustizia l’Autorità centrale italiana.

A seguito dell’arresto provvisorio del 23 maggio 2025, il termine scadeva il 22 luglio 2025. Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato il 21 luglio 2025 l’avvenuta ricezione dell’istanza, trasmettendola alla Corte di appello. Il termine risulta quindi rispettato, né rileva che l’istanza sia giunta al Ministero degli Affari Esteri invece che a quello della Giustizia.

Il dato dirimente, per la Corte, è che la richiesta è comunque pervenuta all’autorità giudiziaria procedente, consentendole di verificare il rispetto del termine previsto a pena di inefficacia. L’individuazione delle Autorità centrali ha funzione di agevolare trasmissione e ricezione; essenziale è che la richiesta sia inoltrata dall’autorità estera e recepita da quella italiana con modalità idonee a garantirne la conformità all’originale. Richiamando Sez. VI n. 51610 del 2019, Sez. Un. n. 4614 del 2007 e Sez. II n. 26588 del 2011, la Corte afferma che l’onere di invio è assolto con qualsiasi modalità attendibile, salvo che la violazione delle forme usuali escluda ogni certezza sulla provenienza o autenticità della documentazione. Ne segue il superamento dell’obiezione sulla mancata attestazione di conformità del mandato di cattura, essendo l’inoltro per via diplomatica idoneo allo scopo.

Le ulteriori doglianze del primo motivo sono manifestamente infondate: il mandato di arresto provvisorio deve contenere l’esposizione dei fatti, il luogo, la data e la qualificazione giuridica, ma non anche l’analitica indicazione degli elementi probatori.

Il secondo motivo è fondato. Il ricorso avverso i provvedimenti cautelari è consentito per violazione di legge, vizio che comprende la motivazione apparente. La Corte di appello ha fondato il rigetto su assunti generici: la disponibilità di un alloggio come prova di una rete di sostegno, il pericolo di fuga desunto dall’assenza di radicamento e la propensione agli spostamenti come indice di disponibilità finanziaria. Si tratta di elementi potenzialmente neutri, valorizzati come meri sospetti. Pur tollerando il periculum in ambito estradizionale una valutazione meno rigorosa rispetto all’art. 275 cod. proc. pen., l’adeguatezza di misure meno afflittive va comunque accertata su elementi concreti. Da qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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