Esigenze cautelari insindacabili in cassazione se motivazione congrua (Cass. pen. Sez. IV n. 33959 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice che ha applicato la misura e al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esame dell’atto impugnato e verifica due soli requisiti: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti. È pertanto inammissibile il ricorso che, per contestare il diniego di sostituzione della misura, invochi una valutazione comparativa tra i fatti di procedimenti diversi, non consentita in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura in atto con il divieto di dimora o, in subordine, con gli arresti domiciliari presso l’abitazione di altra persona.

Avverso tale ordinanza il difensore del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. La difesa ha sostenuto che le esigenze cautelari sarebbero attenuate per la risalenza nel tempo dei fatti e per il rilevante periodo di custodia già sofferto, contestando le affermazioni del Tribunale sulla diversità tra i fatti già giudicati e quelli in esame e sulla mancata documentazione dell’attività lavorativa svolta all’estero.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del proprio ambito di scrutinio. Poiché la riconsiderazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura rientra nel compito esclusivo del giudice dell’applicazione e del Tribunale del riesame, il controllo di legittimità resta circoscritto all’atto impugnato e verifica la presenza di due requisiti, uno positivo e uno negativo, la cui compresenza rende il provvedimento incensurabile: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti.

Su tale base il Collegio richiama il precedente di Sez. 2, n. 56 del 07.12.2011, Siciliano, e rileva che l’ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto delle ragioni che l’hanno determinata. Il Tribunale ha ritenuto inconferente il riferimento alla vicenda cautelare definita con la sentenza emessa il 20 luglio 2022, in relazione alla quale ha rilevato che non è stato prodotto alcun atto a sostegno delle deduzioni difensive.

Nel denunciare come illogica l’affermazione sulla macroscopica diversità dei fatti e il giudizio di non comparabilità del profilo di pericolosità, la difesa ha di fatto invocato una valutazione comparativa tra i fatti dei due procedimenti: operazione evidentemente non consentita in sede di legittimità, perché involge giudizi di merito.

Le censure sui ravvisati pericoli di reiterazione e di fuga risultano parimenti involgenti valutazioni in punto di fatto. Il Tribunale ha osservato, con motivazione non manifestamente illogica, che tali pericoli non si attenuano per il mero lasso temporale decorso dall’applicazione della misura o dalla commissione dei reati, anche perché l’appellante non ha provato né dedotto di essersi dedicato ad attività lecita all’estero o di aver intrapreso seri tentativi di reinserimento nel periodo di detenzione.

Quanto agli arresti domiciliari, il Tribunale li ha ritenuti inadeguati per il rischio di allontanamento e di uscita dal territorio nazionale, agevolato dalla rete di legami personali anche con soggetti dimoranti all’estero. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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