Reato continuato in sede esecutiva: obbligo di motivare ogni aumento di pena (Cass. pen. Sez. I n. 23946 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva, dopo aver individuato il reato più grave e fissato la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità dei singoli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, l’osservanza dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. La motivazione è omessa e il provvedimento è viziato quando il giudice indichi solo l’entità dell’aumento senza spiegazione, impedendo il controllo sulla proporzione tra le pene.
Il Fatto
Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione, rideterminando la pena complessiva in anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. I reati erano stati accertati con due distinte pronunce di merito.
Il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’aumento di pena per i reati satellite. Il giudice, in particolare, si sarebbe limitato a indicare l’aumento senza alcuna spiegazione. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice deve non solo individuare il reato più grave e stabilire la pena base, ma anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite.
Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti è correlato all’entità degli stessi. La motivazione deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che siano rispettati i limiti dell’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Applicando tali principi, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata non è rispettosa degli stessi: dopo aver individuato il reato più grave e la pena base, essa non ha motivato in ordine agli aumenti di pena per i reati satellite posti in continuazione. Tale omissione impedisce di verificare l’avvenuto rispetto del rapporto di proporzione tra le pene.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso. Fermo restando l’avvenuto riconoscimento della continuazione, l’ordinanza è annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice dell’esecuzione in diversa persona fisica, per nuovo esame sul punto alla luce dei principi richiamati.
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Nota della Redazione
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