Termine breve per impugnare se manca istanza di partecipazione all’udienza camerale (Cass. pen. Sez. IV n. 33962 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ove il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ai sensi dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi giudicato in assenza. In tal caso il processo si è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale egli avesse diritto di partecipare e, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, non gli spetta l’aumento di quindici giorni del termine di impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il ricorso proposto oltre il termine ordinario è pertanto inammissibile, perché tardivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la sentenza del Tribunale di Livorno, che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, per aver guidato senza patente, revocata nel 1993, in località e data indicate nel capo di imputazione.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per vizio di motivazione in ordine al presupposto della recidiva nel biennio, avendo il giudice onerato la difesa della prova della definitività del provvedimento amministrativo; e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non valutati l’atteggiamento collaborativo dell’imputato e il grado di pericolo della condotta. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità per tardività.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di tardività, che risulta assorbente. La sentenza di appello, emessa il 05/11/2024 a seguito di udienza camerale senza intervento delle parti, è stata depositata il 14/01/2025, entro il termine fissato di novanta giorni. Il termine per impugnare è quindi scaduto il 20 marzo 2025, in forza del combinato disposto degli artt. 544, comma 3, e 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., mentre l’atto di impugnazione è stato depositato il 31 marzo 2025.
Il Collegio esamina poi se operi l’aumento del termine previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., escludendolo. La ratio della disposizione è quella di consentire a chi non abbia preso parte nemmeno a un’udienza un più ampio margine temporale per interloquire con il difensore in ordine all’eventuale impugnazione, come precisato da Sez. V n. 16131 del 2024.
Su questa base la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità: quando il giudizio di appello è stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non è stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può ritenersi giudicato in assenza. Il processo, in tal caso, è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale egli abbia diritto di partecipare, con la conseguenza che non gli spetta l’aumento di quindici giorni del termine per ricorrere. Sono richiamate in proposito Sez. VI n. 49315 del 2023, Sez. VII n. 1585 del 2023 e Sez. VI n. 42390 del 2024.
Il ricorso, depositato oltre il termine ordinario, è pertanto dichiarato inammissibile siccome tardivo. Alla declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, secondo il parametro di Corte cost. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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