Riparazione e colpa grave: autonomia del giudizio e condotte ambigue (Cass. pen. Sez. IV n. 33958 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione: il giudice della riparazione valuta tutti gli elementi probatori disponibili con giudizio ex ante e con iter motivazionale distinto, non dovendo accertare se la condotta dell’istante integri reato, ma se essa abbia ingenerato, anche per errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. La colpa grave va desunta dal comportamento tenuto alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero esclusi o neutralizzati nella loro valenza in sede di assoluzione. Il giudizio di cognizione e quello di riparazione, pur muovendo dallo stesso materiale probatorio, impegnano piani di indagine diversi e regole di giudizio differenti: solo in sede penale opera la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e valgono le limitazioni probatorie.
Il Fatto
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione proposta dal ricorrente per l’ingiusta detenzione patita: custodia cautelare in carcere e successivi arresti domiciliari per un periodo complessivo di oltre tre anni. L’istante era stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare perché ritenuto gravemente indiziato di concorso nel reato di concorrenza sleale continuata di cui all’art. 513-bis cod. pen., aggravato dall’art. 7 della legge n. 203/1991, nell’ambito di una pluralità di clan di camorra.
Il Tribunale di Napoli lo aveva poi assolto dal reato per cui vi era stata cautela, nonché dal reato di cui all’art. 416 cod. pen., ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con formula “perché il fatto non sussiste”; decisione divenuta irrevocabile. Il giudice della riparazione ha tuttavia ravvisato una pluralità di condotte dell’istante caratterizzate da colpa grave. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il ricorso, confermando la correttezza dell’applicazione dei principi che regolano il giudizio di riparazione. Il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non dovendo stabilire se la condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.
Il collegio ha richiamato il principio secondo cui, per decidere se l’imputato abbia dato causa alla misura cautelare, va valutato il comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. IV n. 3359 del 2016; Sez. IV n. 41396 del 2016).
Su questa base la Corte ha ritenuto che il giudice della riparazione abbia congruamente individuato una pluralità di condotte, extraprocessuali e processuali, caratterizzate da grave imprudenza e negligenza. Sul piano extraprocessuale, rileva la commistione dell’istante nella gestione delle società familiari da parte del congiunto, con il quale intratteneva rapporti di collaborazione imprenditoriale e dal quale riceveva direttive: senza opporsi a quella gestione e senza adoperare la dovuta attenzione per accorgersi dei rapporti intrattenuti dalle società con i clan, egli ha creato una situazione di apparenza di contiguità rispetto all’attività criminale del congiunto, condotta reputata particolarmente compromettente e ambigua e oggettivamente idonea a determinare l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Sul piano processuale, la colpa è stata ravvisata nella circostanza, emersa dal verbale dell’interrogatorio di garanzia, di essersi espresso al plurale, identificando la propria persona con il gruppo: condotta imprudente che ha concorso a rafforzare il convincimento del giudice della cautela sulla gravità indiziaria. Rileva, infine, il comportamento ritenuto reticente, consistito nell’avere sottaciuto la successiva composizione della lite con il rivale, condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente, liquidate in euro mille.
Nota della Redazione
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