Amministratore di fatto e prestanome nei reati tributari: obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. III n. 34059 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di amministratore di fatto, ai fini della responsabilità per i reati tributari, richiede l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla funzione, secondo i criteri dell’art. 2639 cod. civ., non essendo sufficiente un’attività episodica od occasionale. Il giudice di appello che confermi l’affermazione di responsabilità deve indicare specifici atti di gestione riferibili all’imputato, non potendosi limitare al richiamo generico delle dichiarazioni testimoniali. L’amministratore di diritto risponde dei reati tributari anche quando sia mero prestanome di soggetti che abbiano agito come amministratori di fatto, salvo che risulti privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione societaria.
Il Fatto
Con sentenza del 26/06/2024 la Corte di appello di Napoli confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord in data 25/02/2022, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di due imputati per i reati di cui agli artt. 2 e 10-ter d.lgs. n. 74/2000, rispettivamente nella qualità di legale rappresentante e di gestore di fatto di una società a responsabilità limitata.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, articolando quattro motivi. Con il primo si contestava l’attribuzione del ruolo rivestito nella compagine societaria; con il secondo si deduceva carenza di motivazione sull’assenza di prova del mancato pagamento dell’IVA; con il terzo si censurava il rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità; con il quarto si contestava il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema della amministratore di fatto della società. Richiamando l’art. 2639 cod. civ., la terza sezione ribadisce che tale figura ricorre in capo a chi, pur privo di investitura formale, eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione. Non occorre l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, non episodica od occasionale, secondo il consolidato orientamento di legittimità.
Su questa base la Corte rileva il vizio di motivazione della sentenza di appello. I giudici di merito, a fronte di uno specifico motivo di gravame, si erano limitati a confermare la responsabilità di una imputata richiamando in maniera generica le dichiarazioni rese da alcuni testi, senza analizzarne il contenuto e senza individuare concreti atti di gestione tipici dell’amministratore riferibili all’attività della donna. La carenza argomentativa su aspetti decisivi impone l’annullamento con rinvio perché il giudice del rinvio colmi la lacuna.
Diversa la soluzione per la posizione dell’altro imputato. Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato, poiché la motivazione della Corte territoriale risulta congrua e priva di vizi logici. I giudici di appello avevano valorizzato non solo la qualifica formale di amministratore unico e legale rappresentante, ma anche il ruolo attivo concretamente svolto nella gestione dei rapporti economici. La Corte ricorda il principio per cui l’amministratore di diritto risponde dei reati tributari anche se mero prestanome di amministratori di fatto, salvo che sia privo di qualunque potere di ingerenza, poiché l’accettazione della carica comporta doveri di vigilanza e controllo.
Quanto agli altri motivi, il secondo è dichiarato generico per non essersi confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata; il terzo, relativo all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, essendo sufficiente una motivazione che dia conto dell’assenza di uno solo dei presupposti richiesti. Il quarto motivo è invece fondato limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena: il giudice di merito non ha congruamente motivato, limitandosi ad affermazioni generiche e assertive, così incorrendo in motivazione apparente su un punto specificamente devoluto.
Nota della Redazione
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