Sorveglianza speciale, preavviso dovuto anche per il temporaneo allontanamento dalla dimora (Cass. pen. Sez. VII n. 31068 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di preventivo preavviso alla locale autorità di pubblica sicurezza, posto a carico della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non si esaurisce nel tramutamento della dimora nello stesso comune o nel trasferimento in altro comune, ma si estende al temporaneo allontanamento dalla dimora medesima. Ai fini della configurabilità del reato, non assume rilievo decisivo la modesta distanza del luogo di destinazione né la sua collocazione nel medesimo territorio comunale, poiché l’obbligo è funzionale a rendere effettiva la misura di prevenzione e a consentire il controllo sull’osservanza delle relative prescrizioni. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione non manifestamente illogica, non essendo necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi dedotti dalle parti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena in relazione ai reati di cui all’art. 75 d. lgs. n. 159 del 2011, rideterminandola in mesi otto e giorni dieci di arresto. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha contestato la responsabilità per l’episodio del 2 agosto 2021, sostenendo che l’allontanamento dalla propria abitazione per trascorrere la notte presso l’abitazione della madre — collocata nello stesso territorio comunale — non integrerebbe il reato, poiché il concetto di dimora andrebbe identificato con il comune di residenza e non con l’abitazione; con il secondo ha censurato l’insufficienza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, investendo entrambi i motivi sul piano dell’manifesta infondatezza. Quanto al primo, la Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui la nozione di dimora coinciderebbe con il comune di residenza. La condotta contestata rientra nel medesimo paradigma incriminatore già delineato dall’art. 9, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, oggi confluito nella disciplina delle violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.
Il passaggio argomentativo decisivo è di ordine funzionale. L’obbligo di preventivo preavviso alla locale autorità di pubblica sicurezza — ha osservato la Corte — serve a rendere effettiva la misura di prevenzione e a consentire il controllo sull’osservanza delle relative prescrizioni. Da ciò deriva che l’obbligo non riguarda soltanto il tramutamento della dimora nello stesso comune o il trasferimento in altro comune, ma si estende anche al temporaneo allontanamento dalla dimora medesima.
La Corte ha precisato che non assume rilievo decisivo né la modesta distanza del luogo di destinazione né la sua collocazione nello stesso territorio comunale. Il riferimento è alla finalità delle prescrizioni di cui agli artt. 5 e 9 della legge n. 1423 del 1956, consistenti nel garantire l’effettività della sorveglianza. Sul punto la Cassazione richiama il consolidato orientamento di legittimità: Sez. 1, n. 34134 del 15.07.2014; Sez. 1, n. 905 del 07.07.1995; Sez. 1, n. 1209 del 29.11.1989; Sez. 1, n. 373 del 27.05.1980.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza si risolve in rilievi generici, inidonei a confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva giustificato il diniego valorizzando i numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato e l’assenza di elementi positivi di valutazione. Trattandosi di apprezzamento di merito sorretto da motivazione non manifestamente illogica, esso è insindacabile in sede di legittimità, secondo l’insegnamento di Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008. La Corte ha ribadito che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, dovendosi ritenere gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18.01.2011; Sez. 6, n. 34364 del 16.06.2010).
Nota della Redazione
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