Gravità indiziaria cautelare e valutazione delle sopravvenienze dibattimentali (Cass. pen. Sez. VI n. 34058 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, non anche quando propone censure che attengono alla ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto né adottare autonomi parametri di ricostruzione, restando la valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito. Le sopravvenienze dibattimentali non infirmano di per sé il giudizio di gravità indiziaria consolidatosi nel giudicato cautelare, ove il tribunale abbia motivato in modo specifico e non cumulativo su ciascun elemento addotto dalla difesa.

Il Fatto

Il ricorrente era stato ritenuto gravemente indiziato, in sede cautelare, del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., per la partecipazione a un sodalizio di tipo mafioso operante nel territorio cosentino e articolato in una confederazione tra gruppi alleati. Secondo l’ipotesi di accusa, egli avrebbe fornito ai sodali informazioni rilevanti per l’attività di narcotraffico.

Nel corso del dibattimento la difesa aveva proposto plurime istanze di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, deducendo l’indebolimento del quadro indiziario e l’attenuazione delle esigenze cautelari in ragione delle escussioni testimoniali. Il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato tali istanze; la Corte di cassazione, con tre pronunce rescindenti, aveva annullato i provvedimenti per carenza e apparente cumulatività della motivazione. Il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, aveva emendato le precedenti motivazioni, esaminando specificamente ciascun elemento addotto dalla difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ricostruito il percorso dei rinvii, rilevando che il Tribunale di Catanzaro, con l’ordinanza impugnata, non aveva più fatto ricorso alla motivazione cumulativa, stigmatizzata per la sua valenza meramente apparente, ma aveva argomentato con riferimento specifico a ciascun elemento di prova, ritenendo le nuove acquisizioni dibattimentali inidonee a infirmare il giudizio di gravità indiziaria.

Gli undici motivi sono stati rigettati complessivamente quali infondati. Quanto alle censure sulle dichiarazioni dei testimoni ufficiali di polizia giudiziaria, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, perché rivolto a censurare un mero dissenso valutativo rispetto ai giudici dell’appello cautelare. In tema di misure cautelari personali, il ricorso è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale aveva del resto non illogicamente ritenuto quelle deposizioni di scarsa valenza indiziaria, riguardando attività che non avevano interessato specificamente il ricorrente.

Analogamente, i motivi concernenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono stati dichiarati inammissibili o infondati. La Corte ha ribadito che esula dai poteri della cassazione la diversa lettura degli elementi di fatto, con richiamo alle Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e a Sez. 6 n. 5456 del 2020. Il silenzio serbato in dibattimento da un collaboratore intraneo a un gruppo è stato considerato legittimamente neutro, e le dichiarazioni rese in altro processo penale non sono idonee a fondare una rivisitazione del quadro indiziario consolidatosi.

Sul versante dell’interpretazione delle conversazioni intercettate, la Corte ha ricordato che essa costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo per travisamento decisivo e incontestabile del contenuto, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 22471 del 2015. Quanto all’eccezione di inutilizzabilità di alcuni atti, i motivi sono stati ritenuti inammissibili per mancata indicazione della prova di resistenza, in applicazione delle Sezioni Unite n. 23868 del 2009.

Infine, i motivi sulle sopravvenienze e sulle esigenze cautelari sono stati dichiarati infondati, perché fondati sull’idoneità degli elementi probatori a superare la pregressa diagnosi cautelare, e inammissibili per aspecificità riguardo all’applicazione della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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