Conto di gestione del custode e nuovo contraddittorio sulle contestazioni (Cass. pen. Sez. IV n. 34043 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di amministrazione e custodia giudiziaria di beni sequestrati, il giudice che, dopo l’udienza camerale fissata ai sensi dell’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, acquisisca ulteriori osservazioni e contestazioni delle parti non può porle a fondamento della decisione senza consentire ai custodi-amministratori giudiziari di contraddire. Il diritto al contraddittorio impone, in tal caso, la fissazione di una nuova udienza ovvero la trasmissione degli atti agli interessati per le osservazioni scritte. L’omissione determina nullità del provvedimento, non essendo sufficiente una interlocuzione meramente formale. Il principio, elaborato per il giudizio di esecuzione e per la camera di consiglio, si applica anche al procedimento di approvazione del conto di gestione, per la identità di ratio.
Il Fatto
Il ricorrente, già nominato custode e amministratore giudiziario di un vasto compendio di beni sottoposti a sequestro preventivo, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Milano non ha approvato il conto della gestione da lui depositato, rigettando la conseguente istanza di liquidazione dei compensi.
Il rendiconto riguardava il periodo compreso tra il maggio 2009 e il novembre 2021. Il procedimento penale, relativo a reati tributari, si era chiuso con la declaratoria di prescrizione e la restituzione dei beni ai legittimi aventi diritto. Il ricorrente deduce la nullità e l’abnormità del provvedimento per violazione degli artt. 37 e 43 d.lgs. n. 159/2011, oltre alla lesione del contraddittorio per non essere stati trasmessi ai custodi le osservazioni e la nota acquisita d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara fondato, e assorbente, il terzo motivo di ricorso, di natura processuale. Ripercorsa analiticamente la complessa sequenza procedimentale, rileva che la Corte milanese, con il provvedimento impugnato, ha accolto le ulteriori osservazioni e contestazioni sollevate dalle parti dopo il 10 giugno 2024, senza consentire ai custodi-amministratori di chiarire gli aspetti contestati.
Il Collegio osserva che la fissazione di una udienza camerale, tenutasi in data 03.11.2023, non soddisfa l’esigenza di contraddittorio imposta dall’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 159/2011. Tale norma prevede che, in presenza di contestazioni specifiche e riferite a singole voci contabili, il collegio approva il conto oppure invita l’amministratore a sanare le irregolarità con ordinanza esecutiva.
La ratio della disposizione non è un contraddittorio formale, ma una reale interlocuzione di tutte le parti davanti al giudice prima della decisione. La Corte richiama, mutatis mutandis, i principi affermati in materia di giudizio di esecuzione e di camera di consiglio: la decisione assunta su documenti acquisiti dopo la discussione, di cui le parti non hanno potuto tener conto, è affetta da nullità (Sez. 1, n. 24095 del 2009; Sez. 1, n. 8585 del 2015; Sez. 1, n. 52620 del 2017). Il medesimo principio è ribadito in tema di appello cautelare (Sez. 3, n. 23113 del 2021; Sez. 6, n. 2630 del 2021) e, sin dal dictum di Sez. 6, n. 1971 del 1995, con riguardo all’art. 178 cod. proc. pen.
Applicando tali principi, la Corte ritiene che, dopo il deposito delle plurime osservazioni, la Corte territoriale dovesse fissare una nuova udienza per consentire ai custodi-amministratori di contraddire. Né vale osservare che il contraddittorio potesse essere esperito in via cartolare: gli atti non risultano mai portati a conoscenza dei custodi, così da consentire loro ulteriori osservazioni scritte.
Il provvedimento è dunque emesso in violazione del diritto al contraddittorio. La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per l’ulteriore corso, demandandole anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.