Ricorso straordinario: errore di fatto e motivi nuovi inammissibili (Cass. pen. Sez. II n. 34216 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione impugnata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. La valutazione delle risultanze processuali e dell’attendibilità delle dichiarazioni costituisce espressione di giudizio, non di percezione. L’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, che ne ereditano il vizio radicale per il vincolo di connessione. La condanna alle spese e alla cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità, ove emergano profili di colpa.
Il Fatto
La vicenda processuale origina da una condanna per due violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, aggravate ai sensi dell’art. 80. La sentenza di secondo grado veniva confermata; avverso la pronuncia della Sesta sezione di questa Corte, che aveva rigettato un primo ricorso, il difensore proponeva ricorso per errore di fatto, deducendo che l’affermazione di responsabilità si fondava su un unico elemento indiziario, una conversazione intercettata tra terzi nella quale compariva un soprannome, poi ritrattata dal dichiarante, e che l’aggravante dell’ingente quantità era stata ritenuta senza alcun dato oggettivo, non essendo stata sequestrata, pesata o analizzata alcuna sostanza.
Il ricorrente lamentava, in sintesi, un’identificazione arbitraria per soprannome, l’inesistenza di riscontri oggettivi e l’attribuzione dell’aggravante in assenza di riscontri. La questione approdava così davanti alla Corte, che aveva modo di verificare la configurabilità del rimedio straordinario.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio espresso dalle Sezioni Unite n. 18651 del 26/03/2015, secondo cui, in tema di ricorso straordinario, se la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha contenuto valutativo, si versa in un errore di giudizio, estraneo all’art. 625-bis cod. proc. pen. Il parametro di verifica è la sola sentenza impugnata, non le considerazioni svolte nei precedenti casi di giudizio.
Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata aveva motivato espressamente sull’inattendibilità della ritrattazione, valorizzando le indicazioni fattuali relative all’operazione illecita, alla sua cadenza temporale e all’ausilio prestato nella individuazione del luogo di scarico della merce. Ciò che il ricorrente denunciava non era dunque un errore di fatto, ma una errata valutazione delle risultanze processuali, censura inammissibile in quella sede.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che la deduzione non si confronta con l’affermazione secondo cui l’aggravante dell’ingente quantità non era stata tempestivamente investita con i motivi di appello ed era stata prospettata, per di più in termini di mero fatto, per la prima volta in sede di legittimità. Tale censura non poteva quindi essere riproposta con il ricorso in esame.
Infine, quanto alla memoria contenente motivi nuovi, la Corte ribadisce che l’inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata dalla loro proposizione, poiché a questi ultimi si trasmette il vizio radicale per l’imprescindibile vincolo di connessione, dovendosi altresì evitare il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata alle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa, al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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