Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e credito inesistente: confine con l’usura (Cass. pen. Sez. II n. 34217 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all’art. 393 cod. pen., presuppone che l’agente abbia agito per la realizzazione di una pretesa giuridica azionabile in sede giudiziaria, suscettibile di effettiva realizzazione, tanto in senso materiale quanto in senso giuridico. Ove il credito sia del tutto sfornito di una possibile base legale, la condotta non può essere riqualificata ai sensi dell’art. 393 cod. pen. e resta ricondotta alla fattispecie di usura. Non è sufficiente, a tal fine, la mera prospettazione di un rapporto creditizio asserito, quando il giudice di merito ne abbia motivatamente escluso l’esistenza. Il motivo che proponga una diversa lettura delle risultanze probatorie è, per ciò stesso, di natura fattuale e inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 17 dicembre 2024, confermava la condanna di primo grado per i reati di usura e di estorsione aggravata, contestati per aver preteso, per il tramite di un intermediario, la restituzione di somme di gran lunga superiori a quelle erogate.

Il difensore del condannato ricorreva per cassazione, deducendo l’omessa motivazione e il travisamento della prova, l’illogicità del ragionamento della Corte di appello sulla natura degli assegni consegnati, e la violazione di legge per non avere il giudice di merito riqualificato i fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La questione centrale riguardava proprio la sussistenza di un credito lecito a fondamento delle condotte.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti di natura meramente fattuale, poiché con essi il ricorrente proponeva una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità: al giudice di merito spetta la valutazione delle risultanze processuali, e non può il giudice di legittimità sovrapporre ad essa la propria.

I motivi, in particolare, non si confrontavano con la motivazione della Corte di appello, che aveva ritenuto inattendibile la tesi dei lavori asseritamente svolti, per i quali non risultava emessa alcuna fattura né vi era cenno nell’interrogatorio di garanzia.

Quanto alla richiesta di riqualificazione ai sensi dell’art. 393 cod. pen., la Corte ha ribadito il principio della pronuncia delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020: per aversi esercizio arbitrario occorre che l’agente ponga in essere la condotta a tutela di un diritto azionabile in sede giudiziaria, altrimenti versandosi nella più grave fattispecie dell’art. 629 cod. pen. Non si richiede che la pretesa sia fondata, ma deve trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria né sfornita di possibile base legale.

Nel caso concreto, la Corte di appello aveva correttamente rilevato l’inesistenza di un credito azionabile, poiché la possibilità di ricorso al giudice è presupposto del reato di cui all’art. 393 cod. pen. e deve sussistere sia in termini materiali sia giuridici. La condanna del ricorrente conseguiva pertanto a titolo di usura, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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