Richiesta di trattazione orale in appello, termine dai quindici giorni è perentorio (Cass. pen. Sez. V n. 40416 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, la richiesta di trattazione orale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla data fissata per la celebrazione del giudizio, secondo la formulazione originaria dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., applicabile ratione temporis ai procedimenti in cui, all’entrata in vigore del correttivo, quel termine era già scaduto. Il dies a quo e il dies ad quem restano esclusi dal computo, poiché le unità di tempo si computano intere e libere ai sensi dell’art. 172, comma 5, cod. proc. pen. L’avviso sulle modalità e sui termini della richiesta di trattazione orale non rientra tra i requisiti del decreto che dispone il giudizio ex art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., ma integra un elemento di natura informativa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 29 novembre 2024, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Forlì, ha rideterminato la pena inflitta a una degli imputati per i reati di violenza privata, minaccia e lesioni personali, confermando nel resto. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto, articolando sette motivi.
Tra le censure, quella di maggiore rilievo riguarda la celebrazione del giudizio di appello in camera di consiglio, nonostante il difensore avesse chiesto la trattazione orale. La questione investe il termine di presentazione dell’istanza e il coordinamento tra la disciplina originaria dell’art. 598-bis cod. proc. pen. e la modifica introdotta dal correttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., come novellato dall’art. 23, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, al quale rinvia l’art. 601, comma 6, cod. proc. pen. Le indicazioni sul luogo, giorno e ora dell’udienza sono indispensabili per l’instaurazione del giudizio di secondo grado: la loro omissione determina nullità del decreto, rilevante ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. Non rientra invece tra quei requisiti l’avviso sulle modalità e sui termini della richiesta di trattazione orale, che è mero elemento informativo.
Sul piano temporale, il Collegio osserva che la formulazione originaria dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. ancorava il termine di quindici giorni alla data fissata per il giudizio. Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha poi agganciato il termine alla notificazione del decreto di citazione, ma la norma transitoria dell’art. 8 del correttivo applica le nuove disposizioni solo ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore, non fosse ancora decorso il termine per la richiesta.
Nel caso esaminato trova dunque applicazione la disciplina originaria, poiché il termine era già scaduto. L’istanza risulta depositata solo il 14 novembre 2024 per l’udienza del 29 novembre 2024, cioè quattordici giorni liberi prima: tardiva. La Corte richiama sul computo Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726, escludendo il dies a quo e il dies ad quem.
Quanto alla testimonianza indiretta, il Collegio ribadisce che il giudice può ritenere attendibile il teste de relato anche in contrasto con la fonte diretta, non prevedendo l’art. 195 cod. proc. pen. deroghe al principio di libera valutazione della prova (Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, Pisani, Rv. 277062).
Sulla qualificazione dei fatti, integra violenza privata consumata la condotta di chi parcheggia l’auto bloccando il passaggio e impedendo l’accesso, poiché il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, Andriulo, Rv. 272322; Sez. 5, n. 3991 del 14/12/2022, C., Rv. 283961). Integra il medesimo delitto la condotta che renda anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto (Sez. 5, n. 1053 del 06/10/2021, Cinefra, Rv. 282467). Gli ulteriori motivi, relativi al diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, sono versati in fatto e espressivi di mero dissenso valutativo: la Corte rileva l’assenza di travisamento e richiama Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064. I ricorsi sono rigettati con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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