Il giudice dell’esecuzione motiva il diniego della continuazione per gruppi (Cass. pen. Sez. 7 n. 17980 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede un’accertata e rigorosa verifica che i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo. L’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale costituiscono solo indici rivelatori, non sufficienti a dimostrare l’unicità della deliberazione criminosa. Il giudice dell’esecuzione che disattende la valutazione già compiuta dal giudice della cognizione è tenuto a motivare specificamente la decisione, anche quando la richiesta riguardi la continuazione “per gruppi” di reati commessi in epoca contigua.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con sentenze separate, aveva proposto istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.. Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza, ritenendo insussistente l’unicità del disegno criminoso. Avverso tale ordinanza, il condannato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dei criteri identificativi dell’unicità del disegno criminoso e l’omessa motivazione in ordine al diniego della continuazione “per gruppi”.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare il ricorso, ha richiamato il principio consolidato per cui il riconoscimento della continuazione postula una rigorosa verifica circa l’effettiva programmazione dei reati successivi al momento della commissione del primo, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017. Ha altresì ricordato che l’omogeneità delle condotte e la contiguità temporale sono meri indici, non sufficienti a radicare una preventiva e unica determinazione volitiva.
La Corte ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione avesse fatto buon governo di tali principi, motivando adeguatamente l’esclusione dell’unicità del disegno criminoso. In particolare, è stata valorizzata la distanza temporale tra i reati, commessi in un ampio arco tra il 2017 e il 2019, elemento incompatibile con un programma criminoso temporalmente definito e antecedente alla commissione del primo fatto.
Con riferimento alla richiesta subordinata di continuazione “per gruppi”, la Corte ha rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva assolto all’onere motivazionale, spiegando le ragioni per le quali singoli episodi, pur contigui, non potessero essere unificati. In particolare, con motivazione non illogica, è stato chiarito che l’episodio del 29 settembre 2018, pur unificato, era rimasto isolato e caratterizzato da causale estemporanea.
Infine, la Corte ha escluso la violazione del principio per cui il giudice dell’esecuzione non può trascurare le valutazioni del giudice della cognizione, dovendo motivare l’eventuale dissenso in relazione al complessivo quadro fattuale e giuridico. Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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