Reati tributari: inammissibile il ricorso, prescrizione e capacità processuale (Cass. pen. Sez. III n. 34230 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati tributari, il momento consumativo del delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 coincide con la scadenza dei novanta giorni successivi al termine finale di presentazione della dichiarazione annuale; per l’anno d’imposta 2015, fissato tale termine al 30.09.2016, il reato si perfeziona il 30.12.2016 e la prescrizione ordinaria matura il 30.12.2024, salvo atti interruttivi. La capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo è una quaestio facti rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se motivata secondo logica e emergenze nosografiche. La rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. è istituto eccezionale, subordinato alla valutazione discrezionale di indispensabilità. Nel reato di occultamento delle scritture contabili il momento consumativo e l’onere di prova di resistenza vanno verificati sul complesso probatorio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, è stato condannato dal Tribunale di Gela alla pena di due anni e tre mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000, con confisca diretta e, in subordine, per equivalente fino a euro 134.576,67. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 30.10.2024, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata perizia psichiatrica, al rigetto della rinnovazione istruttoria, all’utilizzabilità del processo verbale di constatazione, alla qualifica di cessionario, alla prescrizione, alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo, relativo all’art. 70 cod. proc. pen., i giudici hanno ribadito che la sospensione del processo presuppone uno stato patologico che impedisca la cosciente partecipazione, integrando la perizia un potere discrezionale subordinato all’emergenza di concreti elementi. La sindrome depressiva insorta dopo i fatti non esclude l’imputabilità né la capacità processuale, e il relativo accertamento resta sottratto al sindacato di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato il rigetto dell’istanza di rinnovazione dibattimentale: l’istituto ex art. 603 cod. proc. pen. costituisce eccezione alla presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado e richiede la indispensabilità dell’incombente. In caso di rigetto è ammessa anche motivazione implicita, desumibile dalla struttura argomentativa della pronuncia.
Sul terzo e quinto motivo, la Corte ha richiamato l’onere della prova di resistenza: chi deduce l’inutilizzabilità di un elemento a carico deve dimostrarne l’incidenza decisiva, risultando irrilevanti gli elementi illegittimamente acquisiti se le residue risultanze sorreggono il medesimo convincimento. La motivazione del giudice di primo grado, saldata con quella di appello in un caso di doppia conforme, ha ritenuto provato l’occultamento delle scritture contabili, non rinvenute presso la sede sociale né presso l’abitazione, con necessità di riscontri esterni.
Sul sesto motivo, la Corte ha rettificato la motivazione sul momento consumativo del reato di omessa dichiarazione e ha escluso la prescrizione: il termine ordinario di otto anni, maturando il 30.12.2024, è stato interrotto dal decreto che dispone il giudizio del 20.04.2021. La Corte ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche e la congruità del trattamento sanzionatorio, inferiore alla media edittale.
Nota della Redazione
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