Rinuncia al ricorso in cassazione e condanna alle spese (Cass. pen. Sez. VI n. 34384 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, depositata prima dell’udienza, ne determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura ipotesi di soccombenza e non giustifica, di per sé, la condanna alle spese né alla sanzione pecuniaria. Tuttavia, in assenza di prova che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. e al versamento della somma equitativamente determinata in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il Fatto
Il Tribunale di Agrigento ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dal ricorrente, nella qualità di legale rappresentante di una società titolare dei beni attinti da sequestro preventivo disposto dal GIP del medesimo Tribunale. Il giudice del riesame ha ritenuto che la società fosse l’unico soggetto legittimato a proporre l’impugnazione cautelare e che il legale rappresentante avrebbe potuto agire in nome e per conto dell’ente solo conferendo apposita procura speciale al difensore.
Avverso tale ordinanza i difensori del ricorrente hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme in materia di legittimazione e interesse all’impugnazione cautelare. Prima dell’udienza il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, autenticata dai difensori.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la rinuncia al ricorso, intervenuta prima dell’udienza, impone la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il thema decidendum non è quindi la questione di legittimazione nel riesame cautelare, ma le conseguenze processuali della rinuncia.
Il Collegio richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non integra un’ipotesi di soccombenza: alla declaratoria di inammissibilità non consegue automaticamente la condanna della parte ricorrente alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. Sono richiamate le Sezioni Unite n. 7 del 25.06.1997, nonché, in termini conformi, le Sez. III n. 29593 del 26.05.2021, Sez. I n. 11302 del 19.09.2017 e Sez. VI n. 19209 del 31.03.2013.
Nel caso concreto, però, non vi è prova che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente. La Corte ne trae la conseguenza della condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Quanto alla sanzione pecuniaria, il Collegio richiama le statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186 e rileva che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Dispone pertanto il versamento, in via equitativa, della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni economiche.
Nota della Redazione
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