Rinvio su richiesta di parte e sospensione della prescrizione per intera durata (Cass. pen. Sez. II n. 22467 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio dell’udienza, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’ufficio, ai diritti e alle facoltà delle parti e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione. La sospensione opera anche in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, perché il rinvio è riconducibile alla tipologia del rinvio su richiesta di parte. Conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale e la rilevazione in sede di legittimità della prescrizione eventualmente maturata.
Il Fatto
Con sentenza del 17 novembre 2025 la Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’estinzione per intervenuta prescrizione del delitto contestato al capo A) della rubrica e rideterminava la pena per il delitto contestato al capo B).
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 159 cod. proc. pen. e sostenendo che il rinvio dell’udienza dal 12 luglio 2017 al 18 aprile 2018, disposto per il malfunzionamento dell’impianto di condizionamento dell’aula, dovesse qualificarsi come situazione di oggettiva inagibilità e non come rinvio richiesto dal difensore. Il termine di sospensione, non potendosi conteggiare l’intero periodo di 280 giorni, andava limitato a sessanta giorni, con conseguente maturata prescrizione del reato di cui al capo B) già alla data della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza impugnata aveva adeguatamente chiarito come il rinvio fosse stato disposto su richiesta di parte, con relativa sospensione dei termini per l’intera durata. Il presidente del Collegio, preso atto del mancato funzionamento dei condizionatori, aveva invitato ad accordarsi il rinvio a chi, tra i difensori, avesse voluto farne istanza, e sia nell’istanza del difensore sia nel provvedimento di accoglimento si precisava che il rinvio andava ricondotto alla tipologia del rinvio su richiesta di parte.
Da ciò la Corte ha tratto la manifesta infondatezza della censura, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, secondo cui, quando il giudice, su richiesta del difensore, accorda un rinvio pur in mancanza delle condizioni del legittimo impedimento, la prescrizione resta sospesa per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’ufficio, ai diritti e alle facoltà delle parti e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione.
La Corte ha poi effettuato il conteggio dei termini. Considerata la data del commesso reato di cui al capo B) (30 maggio 2015), la durata del termine ordinario di prescrizione, compresi gli aventi interruttivi, pari a dieci anni, e la durata complessiva dei periodi sospensivi di 294 giorni, il termine finale di prescrizione risultava maturato solo in data 20 marzo 2026, successiva alla pronuncia della sentenza di appello del 17 novembre 2025.
Il Collegio ha quindi affermato che la valutata inammissibilità del ricorso impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale e la declaratoria in sede di legittimità della prescrizione maturata. Quanto al secondo motivo, concernente l’identificazione del ricorrente e la riferibilità dei certificati penali, la censura è stata giudicata aspecifica, perché non ha contrastato in maniera critica ed effettiva la motivazione della Corte territoriale.
Alla pronuncia di inammissibilità è conseguita, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata in euro tremila.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 159 c.p.p. – Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso