Pena sostitutiva illegale per reati ostativi travolge l’intero patteggiamento (Cass. pen. Sez. II n. 34380 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva è illegale quando il reato oggetto dell’imputazione rientra tra quelli indicati dall’art. 4 bis della legge n. 354/1975, richiamati dall’art. 59, comma 1, lett. d), della legge n. 689/1981. La condizione ostativa opera in relazione al reato come contestato, a nulla rilevando che le circostanze aggravanti siano state bilanciate con le attenuanti generiche. L’illegalità della sanzione sostitutiva travolge l’intero accordo e non solo la sostituzione, poiché la richiesta di applicazione della pena e quella della sanzione sostitutiva hanno natura unitaria e non alternativa.

Il Fatto

Il Tribunale di Mantova, applicando la pena concordata dalle parti, ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante ad effetto speciale e ha sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare, ai sensi degli art. 20 bis cod. proc. pen. e art. 59, comma 1, legge n. 689/1981. Il reato contestato è la rapina aggravata dall’aver commesso il fatto con volto parzialmente travisato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo la violazione della legge penale per avere il Tribunale applicato una pena sostitutiva illegale. Il resistente ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla condizione ostativa posta dall’art. 59, comma 1, lett. d), della legge n. 689/1981, collegata al reato indicato in imputazione e riferita a uno dei delitti di cui all’art. 4 bis della legge n. 354/1975. Tra questi rientra la rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.

Tale assunto ha ricevuto l’avallo del Giudice delle leggi, che con sentenza n. 139 del 2025 ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 59 della legge n. 689/1981, valorizzando la discrezionalità del legislatore nella scelta di non consentire le pene sostitutive ai condannati per i reati ostativi. Resta fermo il dovere di assicurare condizioni di esecuzione rispettose della dignità della persona.

Superato il vaglio di ammissibilità — il ricorso del Procuratore generale è tempestivo ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., decorrendo il termine dalla comunicazione dell’avviso di deposito — la Corte esamina il vizio dedotto. Il P.g. prospetta infatti una pena illegale, avendo ritenuto tale una sanzione non ammessa dall’ordinamento per determinati delitti. Il Collegio richiama il diritto vivente espresso dalle Sezioni Unite n. 877 del 2022: è illegale la pena diversa per genere, specie o quantità da quella positivamente prevista, e tale è anche quella espressamente esclusa per la fattispecie.

Quanto alla portata dell’illegalità, essa travolge l’intera statuizione e non solo la sostituzione, poiché l’accordo è intervenuto sul consenso prestato a tutte le pattuizioni. La Corte dà continuità al principio per cui, in tema di patteggiamento, la richiesta di sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, con l’obbligo per il giudice di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta quando la sostituzione non sia applicabile.

La sentenza impugnata, con cui è stata applicata una pena illegale, è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

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