Confisca allargata e limiti del giudizio di rinvio dopo annullamento parziale (Cass. pen. Sez. VI n. 34382 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, anche quando questo risulti successivamente contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie. Il mutamento giurisprudenziale non è assimilabile alla successione di leggi processuali nel tempo e non opera, in base al principio tempus regit actum, nel giudizio di rinvio. Esso integra tuttavia un nuovo elemento di diritto, idoneo a legittimare la riproposizione della richiesta di revoca o modifica della misura cautelare non più suscettibile di gravame. Ne deriva che, quando la questione abbia formato oggetto specifico della decisione di annullamento con rinvio, non possono proporsi questioni relative alla natura della confisca delle somme in sequestro, essendo la misura cautelare reale stabilizzata per effetto della sentenza rescindente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una scuola guida, era destinatario di un sequestro preventivo d’urgenza disposto dal pubblico ministero ed eseguito nei suoi confronti per il valore di oltre un milione di euro, comprensivo di somme in contanti, disponibilità su conti correnti e tre fabbricati. Il vincolo reale trovava fondamento nel fumus dei delitti di falsità ideologica e di istigazione alla corruzione, ipotizzati come reato-spia ai fini della confisca allargata.
La misura veniva convalidata dal Giudice delle indagini preliminari e confermata dal Tribunale del riesame. Investita del ricorso, la Corte di cassazione, con sentenza rescindente, annullava con rinvio limitatamente alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., per vizio di omessa motivazione sui beni immobili, rigettando nel resto. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, confermava il provvedimento; avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva nuovo ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dell’oggetto del giudizio di rinvio. La sentenza rescindente aveva circoscritto la decisione rimessa al giudice del merito alla sola confisca allargata, rilevando il vizio motivazionale sugli immobili. Ne consegue che in questa sede non possono proporsi questioni relative alla confisca diretta del denaro, né alla qualificazione giuridica del fatto di istigazione alla corruzione e alla qualifica soggettiva della guardia giurata, tema già devoluto e risolto nella sentenza rescindente.
Il ricorrente invocava il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 13783 del 26 settembre 2024, che avrebbe rivisto la nozione di confisca diretta, esigendo la prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, in senso diverso dal precedente posto a fondamento della sentenza rescindente. La Corte ritiene però che tale principio non sia applicabile alla fase rescindente: il regime di stabilità delle sentenze delle Sezioni Unite, conseguente alla novella dell’art. 618 cod. proc. pen., non consente di assimilare il mutamento giurisprudenziale alla successione di leggi processuali rilevante nel giudizio di rinvio.
Quanto alle censure sulla legittimità del sequestro funzionale alla confisca allargata, la Corte le ritiene infondate. L’ordinanza impugnata aveva coerentemente applicato il divieto di cui all’art. 240-bis, comma 1, secondo periodo, cod. pen., essendo il denaro provento o reimpiego di evasione fiscale. Il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8052 del 26 ottobre 2023 è giudicato generico, tenuto conto dell’epoca del sequestro e delle indagini sulle dichiarazioni dei redditi del periodo 1997/2022, che avevano rivelato spese incompatibili con i redditi dichiarati.
Non censurabile è, infine, l’analisi del Tribunale sulla sperequazione tra redditi dichiarati e impieghi per l’acquisto degli immobili: la ricostruzione è completa e tiene conto delle allegazioni difensive. I titoli di credito prodotti non risultavano collegabili agli acquisti, per la successività delle date rispetto al contratto definitivo e per l’assenza di prova di una postergazione del pagamento. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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