Morte del reo dopo ricorso estingue il reato con annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 34428 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decesso dell’imputato intervenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione impone l’immediata declaratoria di estinzione del reato ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Una volta esaurito il rapporto processuale, resta preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., nonché la declaratoria di estinzione per prescrizione. L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi solo quando i rilievi critici non siano enunciati né argomentati rispetto alle ragioni della decisione impugnata, e non quando siano soltanto ritenuti infondati.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 21 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la pronuncia di condanna per il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena d’inammissibilità e, segnatamente, dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. Nella pendenza del giudizio di legittimità è sopraggiunto il decesso dell’imputato, documentato con memoria e certificato, con contestuale richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per morte del reo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla sopravvenienza del decesso, avvenuto in data successiva alla proposizione del ricorso. Da ciò deriva l’immediata declaratoria di estinzione del reato per cui era stata resa sentenza di condanna, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Il Collegio chiarisce che, esaurito il rapporto processuale, ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito resta preclusa ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come affermato da Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016. Per la stessa ragione cade anche la richiesta declaratoria di estinzione per prescrizione, poiché la morte del reo assorbe ogni altra causa estintiva.

Il percorso argomentativo si sofferma poi sul motivo di ricorso. La giurisprudenza di legittimità, anche anteriormente alla novella dell’art. 581 cod. proc. pen. ad opera del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha costantemente affermato che l’appello è inammissibile per difetto di specificità quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016).

La Corte richiama inoltre il principio per cui il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità solo quando i motivi difettino di specificità o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, e non quando siano ritenuti infondati, dovendo in tal caso confermare la decisione di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020). Tale linea è stata ribadita dopo il d. Igs. n. 150 del 2022 (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025), nel presupposto che quei parametri operino anche per il nuovo art. 581 cod. proc. pen.

Nel caso concreto, la sentenza di primo grado nulla esponeva sulla rituale condizione di procedibilità denunciata dalla difesa, che l’atto di appello aveva analiticamente argomentato. L’ordinanza distrettuale ha invece incentrato il difetto di specificità sulla manifesta idoneità del gravame a confutare la prima decisione, provvedendo così in difformità dai principi richiamati. Ciò esclude la manifesta infondatezza del ricorso che avrebbe altrimenti imposto il rilievo della prescrizione, maturata il 29 febbraio 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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