Bancarotta documentale: il dolo specifico va provato con fatti ulteriori (Cass. pen. Sez. VII n. 34461 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’affermazione di responsabilità non può derivare dalla mera constatazione dello stato delle scritture contabili, da cui si faccia discendere automaticamente la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Gli elementi dai quali desumere il dolo specifico, nella fattispecie specifica, o il dolo generico, in quella generica, non coincidono con la sola scomparsa dei libri contabili o con la loro tenuta in modo tale da non rendere ricostruibile il patrimonio o il movimento degli affari. Ulteriori circostanze vanno individuate volta per volta dal giudice di merito, funzionali a circoscrivere la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, oppure la consapevolezza che l’irregolare tenuta sia idonea a pregiudicare le ragioni del ceto creditorio. Assume rilievo fondamentale la condotta del fallito nel concreto rapporto con le vicende economiche dell’impresa: accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice può ricollegare sul piano probatorio la logica presunzione per cui l’irregolare tenuta delle scritture è, di regola, funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. Sul piano processuale, la declaratoria di inammissibilità può essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità, se non rilevata dal giudice dell’appello.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che ha confermato quella del Tribunale reggino in ordine al delitto di bancarotta societaria fraudolenta di tipo specifico. Con il motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto, lamentando l’insussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie.
La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il motivo di appello, che pure contestava il coefficiente soggettivo, non si confrontava con la motivazione di primo grado, che aveva ancorato la prova del dolo anche a condotte di vendita di mezzi aziendali non risultanti dalle scritture contabili.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il motivo di appello, lamentando l’insussistenza del dolo specifico, non si confrontava con la motivazione di primo grado. Il Tribunale aveva ancorato la prova del coefficiente soggettivo anche a condotte di vendita di mezzi aziendali non risultanti dalle scritture contabili, quindi a condotte distrattive del bene o dell’equivalente pecuniario. Tale argomentazione rientra nella cd. connessione probatoria forte che sostiene il dolo specifico della bancarotta documentale.
Il consolidato orientamento di legittimità, richiamato nella motivazione, esclude che gli elementi dai quali desumere il dolo specifico nella fattispecie specifica, o il dolo generico in quella generica, possano coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili o con la sola tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. A fronte del dato fenomenico descritto dalla norma incriminatrice, ulteriori circostanze devono essere individuate volta per volta dai giudici di merito.
Tali circostanze sono funzionali a circoscrivere, in un caso, la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, ovvero, nell’altro, la consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile sia in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio. Assume rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende della vita economica dell’impresa.
Una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito può ragionevolmente ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l’irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l’omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione, allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito o terzi. Nel caso concreto, il motivo di appello non si confrontava con la sentenza di primo grado sui fatti depauperativi non annotati, integranti la prova del dolo.
La Corte richiama il principio per cui la declaratoria di inammissibilità può essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità, qualora non sia stata rilevata dal giudice d’appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen. emerge che l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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