Imputazione coatta per fatto diverso da quello archiviato è atto abnorme (Cass. pen. Sez. IV n. 1005 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetto da abnormità, e come tale ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta. Le disposizioni dell’art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen. vanno interpretate rigorosamente, a tutela dell’autonomia della pubblica accusa e dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost. L’imputazione coatta per un fatto estraneo alla richiesta incide sul riparto di attribuzioni fra pubblico ministero e giudice e sul diritto di difesa dell’indagato, che non ha potuto interloquire sull’accusa. Resta invece legittimo l’ordine di imputazione coatta che riguardi il medesimo fatto, pur diversamente qualificato.
Il Fatto
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Civitavecchia aveva chiesto il rito immediato nei confronti di un indagato per i reati di cui agli artt. 624-bis, 368 e 56 e 610 cod. pen.; il tentativo di violenza privata aveva ad oggetto la minaccia di denunciare la mancata restituzione di beni sottratti dall’abitazione concessa in comodato. Il GIP aveva rigettato la richiesta, non ravvisando una palese ed evidente gravità indiziaria.
Il pubblico ministero aveva poi chiesto l’archiviazione. Il GIP, con ordinanza, ha ritenuto incontrovertibili alcune circostanze di fatto — fra cui la consapevolezza dell’indagato che l’immobile fosse ancora occupato e l’arbitraria estromissione della persona offesa dal godimento del bene — e ha ordinato l’imputazione coatta per un’autonoma ipotesi di violenza privata, incentrata su una condotta ulteriore rispetto al tentativo originariamente contestato. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo abnormità.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione muove dal diritto vivente in materia di provvedimenti del GIP sulla richiesta di archiviazione. Le disposizioni dell’art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen. devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, per evitare ingerenze del giudice nella sfera di autonomia della pubblica accusa, come affermato dalle Sezioni Unite n. 4319 del 2014. È abnorme sia l’ordine di imputazione coatta verso persona non indagata, sia quello rivolto all’indagato per reati diversi da quelli per cui era stata chiesta l’archiviazione.
La Corte richiama la linea che distingue l’abnormità per ragioni di riparto tra pubblico ministero e giudice dagli effetti pregiudizievoli dell’atto. In tal senso assume rilievo la Sezioni Unite n. 40984 del 2018, che ha ricondotto l’abnormità al travalicamento dei confini dell’attività requirente, ribadendo la titolarità esclusiva dell’azione penale in capo al pubblico ministero. Sotto altro profilo, l’imputazione coatta per fatti non contemplati nella richiesta incide sulla possibilità dell’indagato di interloquire sull’accusa e di difendersi per impedire il processo.
Specularmente, la Corte ribadisce che non è abnorme il provvedimento con cui il GIP ordini l’imputazione coatta per il medesimo fatto, diversamente qualificato rispetto al titolo individuato dal pubblico ministero, richiamando Sez. I n. 47919 del 2016 e Sez. V n. 24616 del 2021. Il potere di qualificare giuridicamente il fatto è prerogativa immanente del giudice e non interferisce con l’esercizio dell’azione penale.
Nel caso concreto è lo stesso GIP ad affermare che la violenza privata per cui ha disposto l’imputazione coatta riguardava una condotta ulteriore rispetto al tentativo contestato. La minaccia di non restituzione dei beni è cosa diversa dall’arbitraria estromissione dal godimento dell’immobile concesso in comodato. Ne discende la fondatezza dell’impugnazione e l’abnormità dell’ordinanza, con annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia, ufficio GIP, per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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