Continuazione e giudizio di cognizione: onere di produrre le sentenze (Cass. pen. Sez. VII n. 34568 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, nel giudizio di cognizione l’imputato che ne invochi il riconoscimento rispetto a fatti accertati in procedimenti diversi ha l’onere di produrre copia delle sentenze rilevanti e non può limitarsi a indicarne gli estremi. Non è applicabile in via analogica l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettato per la sola fase esecutiva, perché una simile estensione favorirebbe richieste dilatorie, allungherebbe i tempi del processo di merito e impedirebbe la sospensione del termine di prescrizione. Il riconoscimento della continuazione esige una verifica concreta degli indicatori dell’unicità del disegno criminoso, non supplita dal mero richiamo a provvedimenti non versati agli atti. Il ricorso che non si confronti con la motivazione del giudice di appello è inammissibile.

Il Fatto

La Corte di Appello di Torino confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli per un reato di furto aggravato, in concorso, contestato all’imputato. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra il reato in contestazione e i fatti accertati in precedenti giudizi.

Il ricorrente si limitava a richiamare le sentenze indicate in un’ordinanza del Tribunale di Padova, senza produrle né indicare specificamente gli elementi da cui desumere l’unicità del disegno criminoso. La questione giungeva così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità: il ricorrente reitera censure già vagliate e disattese dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Richiama sul punto il contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione (Sez. 6 n. 870J del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Il fulcro del ragionamento è l’onere probatorio in tema di continuazione esterna. La sentenza impugnata si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui, per la valutazione della continuazione nel giudizio di cognizione, l’imputato ha l’onere di allegare copia delle sentenze rilevanti e non solo di indicarne gli estremi. Non è applicabile in via analogica l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettato per la sola fase esecutiva: ciò consentirebbe richieste dilatorie, allungherebbe i tempi del processo di merito e impedirebbe la sospensione del termine di prescrizione dei reati (Sez. 5 n. 10661 del 23/01/2023, Corallo, Rv. 284291-01; Sez. 2 n. 49082 del 17/04/2018, Rv. 274808-02).

Nel caso concreto il ricorrente non ha prodotto le sentenze richiamate né ha indicato i motivi da cui desumere l’unicità del disegno criminoso. Tale unicità, osserva la Corte, non è desumibile nemmeno dalle scarne indicazioni contenute nell’ordinanza richiamata, dalla quale emergono invece elementi incompatibili con la continuazione: un significativo intervallo temporale tra i reati, una marcata distanza spaziale e una rilevante eterogeneità soggettiva e oggettiva.

La Corte ricostruisce poi i criteri generali. Il riconoscimento della continuazione richiede un’approfondita verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita — del fatto che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi restano frutto di determinazione estemporanea (Sez. 4 n. 18 del 28/11/2024, dep. 2025, Cristiano ed altrui, non mass.; Sez. 6 n. 3998 del 07/12/2023, dep. 2024, D’Angelo, Rv. 286114-02; Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

L’identità del disegno criminoso postula che l’agente si sia preventivamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime solo una generale propensione alla devianza (Sez. 1 n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Rv. 267596; Sez. 2 n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420; Sez. 1 n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). Tali coordinate valgono anche quando la continuazione si ponga rispetto a sentenze già passate in giudicato. Da qui la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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