Inammissibile il ricorso su questione non proposta nei motivi di appello (Cass. pen. Sez. VII n. 34570 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per novità della questione, il ricorso per cassazione che deduca l’erronea applicazione degli artt. 62, comma 1, n. 4, e 69 cod. pen. e la mancata rivalutazione del bilanciamento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità rispetto alla recidiva qualificata sulla scorta della sopravvenuta Corte cost. n. 141/2023, se quella doglianza non è stata prospettata con i motivi di appello. Il parametro dei poteri cognitivi del giudice di legittimità è delineato dall’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che va letto in correlazione con l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: non sono deducibili in cassazione le questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo quelle rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 27 marzo 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale del 24 settembre 2020, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa per il reato di cui all’art. 624 cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l’erronea applicazione degli artt. 62, comma 1, n. 4, e 69 cod. pen., per avere la Corte di appello omesso di rivalutare il giudizio di bilanciamento tra la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e la contestata recidiva qualificata, in forza della sopravvenuta Corte cost. n. 141/2023.
La Motivazione della Corte
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La doglianza non risulta prospettata con l’atto di appello: in quella sede l’imputato aveva formulato esclusivamente censure sulla valutazione dell’applicazione della recidiva e sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza sollevare alcuna questione sul giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. sulla contestata recidiva qualificata.
La doglianza è pertanto estranea al perimetro del sindacato del giudice di legittimità. Il parametro dei poteri di cognizione è delineato dall’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema: la commisurazione della cognizione del giudice ai motivi di ricorso proposti.
Tali motivi, contrassegnati dall’inderogabile indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni atto d’impugnazione ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sono funzionali alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata e all’indicazione delle relative questioni.
L’art. 609, comma 1, cod. proc. pen. va letto in correlazione con l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la deducibilità in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello. La finalità è evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su un punto non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. IV n. 10611 del 04.12.2012, dep. 2013, Rv. 256631).
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.