Costituzionalità dell’art. 624-bis cod. pen. nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. 5 n. 373 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui la parte sollevi questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede una diminuente per l’ipotesi di lieve entità, allorché il giudice di merito abbia già interamente valutato la lieve entità del fatto, riconoscendo le attenuanti generiche e l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva. In tal caso, difetta il requisito della rilevanza della questione, poiché un’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale non potrebbe comunque incidere su di un profilo già pienamente considerato nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Noia, aveva riconosciuto all’imputato, condannato per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., le attenuanti generiche e la circostanza di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., dichiarandole prevalenti sulla recidiva e rideterminando la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione. Il ricorrente, tramite il difensore, aveva proposto ricorso per cassazione, chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen., per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede una diminuente per i fatti di lieve entità. A sostegno, richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen. per la medesima omissione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro circostanziale, evidenziando come la Corte di appello avesse applicato la recidiva reiterata e specifica, l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) e le attenuanti generiche. Ha quindi ricordato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023, non opera più il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. sulla recidiva reiterata, permanendo tale divieto per le sole attenuanti generiche (art. 69, comma 4, cod. pen.).

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva superato anche il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche, ritenendo che un’interpretazione costituzionalmente orientata imponesse di non applicare il divieto, proprio al fine di adeguare e proporzionare la pena alla concreta gravità dei fatti e alla loro lieve entità. Tale scelta, non sindacata dalla pubblica accusa, ha determinato una concreta riduzione del trattamento sanzionatorio, basata proprio sulla considerazione della lieve entità del fatto.

Da ciò la Suprema Corte ha tratto il difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale. L’eventuale riconoscimento dell’attenuante invocata, dovendosi comunque confrontare con il divieto di prevalenza di cui all’art. 69, comma 4, cod. pen., non potrebbe incidere ulteriormente su di un profilo — la lieve entità — già pienamente valutato e che ha già condotto a un adeguamento della pena. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, determinata in euro 500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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