Giudizio abbreviato, contravvenzioni e riduzione della pena alla metà (Cass. pen. Sez. IV n. 34807 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato la pena è diminuita della metà, e non di un terzo, quando si tratti di contravvenzione, secondo la disciplina dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017. La riduzione opera in misura fissa e non discrezionale, così che l’errore del giudice di merito nella determinazione della diminuzione integra una pena illegittima deducibile in cassazione. Quando l’errore cada su di una diminuzione predeterminata per legge, la Corte di cassazione annulla senza rinvio e ridetermina direttamente la pena ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non residuando alcuno spazio di discrezionalità.

Il Fatto

Il Tribunale di Vercelli, in composizione monocratica e all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato in misura superiore a 1,5 g/l, aggravato dall’essersi posto alla guida in orario notturno e dall’aver cagionato un incidente stradale autonomo.

Riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, il giudice ha condannato l’imputato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1666 di ammenda, applicando la sospensione della patente di guida per due anni, detratto il presofferto, e sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare. Il ricorrente ha impugnato la sentenza censurando la quantificazione della pena, per avere il giudice applicato la riduzione di un terzo anziché della metà.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica è circoscritta al criterio di determinazione della riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato. L’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 e applicabile ratione temporis, prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena determinata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze sia diminuita della metà, anziché di un terzo come nella previgente disciplina.

Il Collegio rileva che il giudice di merito, partendo da una pena base di mesi sei di arresto ed euro 1800 di ammenda, aumentata per l’aggravante a mesi sei di arresto ed euro 2500 di ammenda, ha operato la riduzione per il rito computando la diminuzione in un terzo, secondo il criterio anteriore alla riforma, giungendo così a mesi quattro di arresto ed euro 1666 di ammenda.

Tale determinazione è il frutto di un errore di diritto. La Corte richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 47182 del 31.03.2022, per confermare che l’illegittima quantificazione della pena per violazione del criterio riduttivo costituisce vizio deducibile con il ricorso per cassazione.

Quanto all’esito, l’annullamento è senza rinvio. La diminuzione prevista per legge è stabilita in misura fissa e non lascia margine di discrezionalità: l’errore è caduto su di un computo automatico, derivante dall’applicazione dei criteri legali collegati alla scelta del rito sulla quantificazione già effettuata dal giudice di merito. La pena può quindi essere rideterminata direttamente dalla Corte di legittimità ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., in mesi tre di arresto ed euro 1250 di ammenda, restando confermata la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, rideterminata in mesi tre.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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