Custodia cautelare motivata se le misure alternative sono inidonee (Cass. pen. Sez. 6 n. 9837 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’apprezzamento circa l’inidoneità della cautela domiciliare, anche con controllo a distanza, deve basarsi su specifiche ragioni per le quali la persona sottoposta ad indagini sia ritenuta incapace di adempiere alle prescrizioni inerenti la misura, tanto da rendere necessaria la custodia cautelare in carcere quale unico presidio idoneo a contenere le esigenze cautelari. È immune da vizi di motivazione l’ordinanza del Tribunale del riesame che, in sede di rinvio, confermi il provvedimento genetico valorizzando elementi quali la personalità dell’indagato, i procedimenti pendenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, e i contatti con ambienti criminali.
Il Fatto
Con ordinanza del 13/06/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento applicava all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale per il riesame confermava il provvedimento genetico, ma la seconda Sezione della Cassazione, accogliendo il ricorso, annullava l’ordinanza con rinvio per difetto di motivazione in ordine all’adeguatezza della misura custodiale.
Il Tribunale per il riesame, decidendo in sede di rinvio, confermava nuovamente la misura. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 274 e 285 cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale si fosse limitato a richiamare gli indici del rischio di recidiva, senza motivare sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, considerata l’incensuratezza dell’indagato al momento dell’arresto.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso infondato. Il ricorrente non contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza né quella delle esigenze cautelari, ma censurava esclusivamente la motivazione apparente sull’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’apprezzamento sull’inidoneità della cautela domiciliare, anche con controllo a distanza, deve fondarsi su specifiche ragioni che rendano la persona incapace di adempiere alle prescrizioni, giustificando il ricorso alla custodia in carcere. Nel caso in esame, il Tribunale ha adeguatamente motivato la scelta della misura più afflittiva, valutando la personalità dell’indagato, reo di aver aggredito i pubblici ufficiali che lo avevano identificato, i procedimenti pendenti per estorsione, furto e reati in materia di stupefacenti, nonché i contatti con ambienti criminali.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come le misure meno afflittive fossero state ritenute insufficienti a tutelare la collettività, tanto più che gli arresti domiciliari, anche con strumenti elettronici, avrebbero dovuto essere eseguiti nello stesso territorio comunale dei fatti. La motivazione è stata giudicata adeguata e immune da vizi, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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