In appello concordato inammissibili motivi rinunciati e proscioglimenti ex art 129 (Cass. pen. Sez. VII n. 35161 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del concordato in appello disciplinato dall’art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se deduce vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non limita soltanto la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, in modo analogo a quanto accade nella rinuncia all’impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Genova, in data 6 maggio 2026, visto l’art. 599-bis cod. proc. pen. e su accordo delle parti, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflittagli in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen. in mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Con un unico motivo il ricorrente ha lamentato il vizio di violazione di legge, per l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e per la quantificazione della pena. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificare l’ammissibilità delle doglianze in un giudizio definito con concordato in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza di legittimità già consolidata sul concordato in appello. In questa prospettiva, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Per converso, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. La Corte richiama in proposito Sez. II, ordinanza n. 30990 del 01.06.2018, che ha fissato tale principio.
Il Collegio ribadisce poi l’ulteriore indirizzo secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non si esaurisce in un limite alla cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. Sul punto è richiamata Sez. V, ordinanza n. 29243 del 04.06.2018.
Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il parametro di Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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