Omessa dichiarazione dei redditi da partecipazione: motivazione apparente e prescrizione (Cass. pen. Sez. III n. 34830 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omessa dichiarazione dei redditi, la sentenza di appello che si limiti a riproporre in termini ripetitivi le argomentazioni del primo grado, senza dare effettiva risposta alle censure difensive, è affetta da motivazione apparente e va annullata. Accertata la sopravvenuta prescrizione del reato, la pronuncia di annullamento senza rinvio, adottata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., travolge anche la confisca per equivalente del profitto, quando il fatto sia stato commesso anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale aveva dichiarato la penale responsabilità del socio di due società — in un caso socio unico, nell’altro socio di maggioranza — per la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, avendo omesso, al fine di evadere le imposte, la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2013, con evasione superiore alla soglia di punibilità. Riconosciute le attenuanti generiche, la pena era stata sospesa ed era stata disposta la confisca, anche per equivalente, del profitto.
La Corte di appello, confermata la responsabilità e la misura patrimoniale, aveva aggiunto il beneficio della non menzione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà della motivazione sul rapporto tra fatto contestato e fatto ritenuto e la mancanza di motivazione della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo. La contestazione riguardava l’omessa dichiarazione del reddito da partecipazione conseguito dal ricorrente attraverso la sua quota nelle due compagini societarie, non già un fatto diverso. Il collegio osserva che il fatto che l’entità del reddito sottratto all’esazione sia emersa a seguito dell’attività ispettiva svolta sulle società non rende il fatto accertato diverso da quello contestato.
Fondato è invece il secondo motivo. A fronte di censure sull’effettiva esistenza dei redditi maturati dalle società, transitati quali redditi da partecipazione nel patrimonio dell’imputato e non dichiarati, la Corte territoriale non ha fornito alcuna effettiva risposta. Si è limitata a evocare il volume di affari delle società, a contestare in termini non argomentati le censure difensive e a richiamare le dichiarazioni del teste accertatore, che però ha riferito di non avere svolto accertamenti su una delle società. La motivazione è dunque apparente.
L’accoglimento del motivo impone la verifica della perdurante rilevanza penale della condotta. La collocazione temporale del fatto ed il relativo regime prescrizionale — non inciso dalle modifiche in pejus intervenute successivamente — comportano che il reato è ormai estinto per prescrizione. La sentenza va quindi annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Poiché il fatto è stato commesso prima dell’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen., norma non applicabile alla fattispecie, la pronuncia travolge anche la confisca per equivalente disposta a carico dell’imputato, in coerenza con il principio delle Sezioni Unite n. 4145 del 2023.
Nota della Redazione
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