Travisamento della prova valutativo non è deducibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 39929 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento della prova è un errore percettivo sul significante, non un errore valutativo sul significato: esso sussiste quando la motivazione introduce un’informazione inesistente nel processo, omette una prova decisiva o utilizza una prova non acquisita, e non quando si propone una diversa lettura del compendio probatorio. Il vizio è decisivo solo se la frattura logica tra premessa fattuale e conclusione è irreparabile. La sua deduzione è sottoposta al principio di autosufficienza del ricorso, che impone la puntuale indicazione e trascrizione degli atti asseritamente travisati, e alla previa devoluzione in appello, pena la preclusione nel giudizio di legittimità in caso di doppia conforme. Il motivo che proponga una mera rilettura degli elementi di fatto è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore di fatto di una società di autotrasporti in liquidazione, era stato condannato in primo grado per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2015 e 2016, quale concorrente nei confronti dei legali rappresentanti pro-tempore. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 02.12.2024, aveva rigettato la sua impugnazione e confermato la condanna alla pena di due anni e due mesi di reclusione.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: travisamento della prova in ordine a una scrittura privata e a diverse testimonianze; violazione di legge sulla qualifica di amministratore di fatto; mancata assunzione di prova decisiva; difetto di motivazione sull’elemento soggettivo; violazione dei criteri di commisurazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità. Il controllo sulla motivazione riscontra l’esistenza di un apparato argomentativo logico sui punti della decisione impugnata, senza verificare l’adeguatezza delle argomentazioni o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Resta esclusa la rilettura degli elementi di fatto, riservata al giudice di merito.

Il Collegio precisa poi la nozione di travisamento della prova, richiamando le Sezioni Unite n. 18620 del 2017 e Sezioni Unite n. 6402 del 1997. Il vizio si sostanzia in un errore percettivo che cade sul significante e non sul significato: tre sono le sue figure, cioè la mancata valutazione di una prova decisiva, l’erronea ricostruzione del significante e l’utilizzazione di una prova inesistente. Il giudice di legittimità verifica l’esatta trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito, senza reinterpretarlo nel merito.

La Corte afferma quindi la regola dell’autosufficienza del ricorso: chi deduce il travisamento deve suffragare l’assunto mediante la trascrizione integrale degli atti, non essendo sufficiente riportare stralci delle prove dichiarative o allegare in blocco gli atti processuali. Il vizio, inoltre, se imputabile al primo giudice, deve essere devoluto in appello, non potendosi dedurre per la prima volta in cassazione in caso di doppia conforme. Il principio è ora codificato dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Nel caso concreto, il travisamento della scrittura privata è effettivamente evidente, poiché il documento non contiene alcun riferimento né alla società né al ricorrente. Tuttavia, delle prove dichiarative non viene dedotto un errore percettivo ma valutativo, sicché i dati fattuali non sono esaminabili. I motivi secondo e quarto sono inammissibili perché sollevano questioni non devolute in appello; il terzo è generico e infondato, poiché la rinnovazione istruttoria finalizzata alla credibilità dei testimoni non può consistere nella sola acquisizione di certificati del casellario. Il quinto motivo è parimenti inammissibile: la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di motivare il diniego in mancanza di richiesta o in caso di richiesta generica. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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