Omessa dichiarazione di provvista illecita e clausola penale inesistente (Cass. pen. Sez. III n. 34829 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di una provvista finanziaria pervenuta al contribuente, ancorché qualificata come corrispettivo di una clausola penale, integra il delitto di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, ove risulti dimostrata l’inesistenza dell’accordo negoziale addotto a giustificazione della somma. È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso che non si confronti con le ragioni del giudice del merito in ordine alla inverosimiglianza dell’accordo e alla sua mancata formalizzazione. La mancata dimostrazione dell’esistenza dell’accordo rende irrilevante ogni questione sulla legge regolatrice dello stesso.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 18 luglio 2024, confermava integralmente la decisione con cui il Tribunale di Pordenone, all’esito di giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario, aveva dichiarato la penale responsabilità del contribuente in ordine al reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. Gli si contestava di avere indicato, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2017, elementi attivi inferiori a quelli reali, conseguendo un profitto illecito.

Avverso la sentenza di appello la difesa del condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi, tutti incentrati su pretesi vizi di motivazione: la mancanza del reato presupposto, l’erronea qualificazione della somma trattenuta quale clausola penale di natura risarcitoria, e la contraddittorietà tra due ricostruzioni fattuali ritenute alternative.

La Motivazione della Corte

La Sez. III ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, conseguentemente, il ricorso. In via preliminare ha ricostruito il percorso della provvista: la somma era pervenuta al contribuente mediante bonifico bancario, in qualità di socio unico di una società estera, al fine di fare transitare danaro riconducibile a una frode finanziaria commessa in danno di risparmiatori. Era pacifico che tale somma non fosse stata dichiarata.

Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che è irrilevante che non sia stata accertata la rilevanza penale dell’eventuale condotta di concorso nel reato altrui. Ciò che conta è che il contribuente non ha indicato nella propria dichiarazione la rilevante rimessa ricevuta. Il profilo del reato presupposto resta estraneo all’accertamento dell’illecito tributario proprio.

Con riguardo al secondo motivo, i giudici di legittimità hanno condiviso la valutazione di inverosimiglianza dell’accordo commerciale addotto: esso era emerso solo in occasione del riesame della misura cautelare, non era stato rinvenuto nei supporti informatici sequestrati e non aveva avuto alcuna formalizzazione, nonostante il valore asserito. La difesa, invece di confrontarsi con tali ragioni, si era soffermata sulla legge regolatrice dell’accordo. La Corte ha replicato che la questione è priva di rilievo ove sia la stessa esistenza dell’accordo a difettare di dimostrazione, rendendo il motivo generico e pertanto inammissibile.

Il terzo motivo è stato giudicato prima ancora che infondato, inammissibile: il ricorrente non ha segnalato alcun contrasto logico interno al passo di motivazione riportato, né tale contrasto è risultato riscontrabile. Le ricostruzioni del giudice del merito sono state ritenute congiunte e collimanti, non alternative, e la loro plausibilità non presenta aporie logiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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