Diffamazione social: condivisione di notizia giornalistica e diritto di critica (Cass. pen. Sez. V n. 28877 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condivisione, sul proprio profilo social, di un articolo giornalistico accompagnato da un commento generico e privo di autonoma portata denigratoria non integra il delitto di diffamazione quando il commento non esprime una consapevole adesione al contenuto lesivo della notizia e la notizia stessa risultava apparentemente attendibile al momento della diffusione. L’esercizio del diritto di critica conserva efficacia scriminante anche in caso di errore incolpevole dell’autore sulla verità del fatto posto a base del giudizio valutativo, purché siano rispettati i requisiti della pertinenza e della continenza espressiva. In tema di motivazione rafforzata, il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio non è tenuto a confutare analiticamente ogni proposizione della decisione di primo grado, essendo sufficiente l’esplicitazione delle ragioni del dissenso sui punti decisivi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook l’espressione «Senza parole» a commento di un articolo di una testata online, che riferiva di una presunta fortuna professionale della persona offesa, già sindaco di un comune piemontese. La notizia, poi rivelatasi infondata, adombrava un possibile collegamento tra la posizione lavorativa della persona offesa e la sua appartenenza politica. Il fatto era contestato come avvenuto l’8 luglio 2022.
In primo grado il Tribunale, con giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto, riconoscendo però la lesione reputazionale e liquidando il danno morale. La Corte di appello di Torino, in riforma, aveva assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato, ravvisando il legittimo esercizio del diritto di critica. Hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore generale presso la Corte di appello, sia la parte civile.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi della parte civile, che censurano la ritenuta irrilevanza diffamatoria della condotta, includente anche la condivisione dell’articolo con effetto amplificativo. Il Collegio osserva che la Corte territoriale ha valutato la condotta nella sua complessiva dimensione comunicativa, escludendo che il commento avesse autonoma valenza offensiva e rilevando l’assenza di attribuzione di fatti determinati o di espressioni denigratorie.
Non risultano pertinenti i precedenti richiamati dal ricorrente sulla valenza insinuante delle espressioni dubitative — Sez. V n. 8 del 2019, Sez. V n. 41042 del 2014, Sez. V n. 45910 del 2005 — poiché essi presuppongono che l’autore abbia fatto proprio il contenuto diffamatorio o lo abbia accreditato. Nel caso di specie la Corte di merito ha accertato che l’imputato, quale mero lettore, non ebbe alcun ruolo nella formazione o nella originaria diffusione della notizia.
Quanto al diritto di critica, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 37140 del 2001: l’esimente opera quando i fatti rappresentati siano veri o quando l’autore sia fermamente e incolpevolmente convinto della loro veridicità. La Corte territoriale ha ravvisato un ragionevole affidamento nell’apparente attendibilità della notizia, valorizzando la provenienza da una testata giornalistica e l’assenza di elementi che ne evidenziassero l’inattendibilità. Sul requisito della continenza, il Collegio richiama Sez. V n. 4853 del 2017, Sez. V n. 15089 del 2020 e Sez. V n. 8898 del 2021, escludendo profili di gratuita aggressione.
Il motivo sulla motivazione rafforzata è infondato: secondo Sezioni Unite n. 14800 del 2018 (Troise), l’obbligo non impone una confutazione frammentaria di ogni proposizione, essendo sufficiente l’esplicitazione delle ragioni del dissenso sui punti decisivi. La Corte di appello ha proceduto a una compiuta rivalutazione degli elementi reputati decisivi dal Tribunale.
Il quarto motivo, relativo alla dedotta permanenza del post dopo le contestazioni della persona offesa, è infondato: la condotta contestata è quella dell’8 luglio 2022 e la permanenza online non può ridefinire il perimetro del fatto. La giurisprudenza sul mantenimento online — Sez. V n. 12546 del 2019 — riguarda una fattispecie diversa, quella del gestore di uno spazio destinato a contributi di terzi. Anche il ricorso del Procuratore generale è infondato per le medesime ragioni. I ricorsi sono rigettati.
Nota della Redazione
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