Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 34859 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, denunciando vizio della motivazione, solleciti una nuova valutazione delle risultanze processuali. Alla Corte di legittimità è precluso contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato quando il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi gli altri. Ne consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente è stato dichiarato responsabile per i reati contestati con sentenza della Corte d’appello di Roma del 18.11.2024. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha dedotto vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; con il secondo ha contestato il giudizio sulla pena, lamentandone l’eccessività e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo non è formulato nei termini consentiti dalla legge in questa sede. Il ricorrente, con doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con congrua e lineare motivazione, ha sollecitato una rivalutazione delle risultanze processuali, in particolare delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal testimone. La Corte ribadisce che alla Cassazione è preclusa una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito.
Tale preclusione opera anche quando la diversa lettura dei dati processuali sia a sua volta logica: il giudizio di legittimità non può sostituirsi a quello di merito né attraverso una diversa ricostruzione storica dei fatti, né mediante un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova. Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento, includendo le Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000 e le Sezioni Unite n. 41461 del 19.07.2012.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno adeguatamente assolto l’onere argomentativo sul trattamento sanzionatorio. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ricorda che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati gli altri da tale valutazione. Nel caso concreto la motivazione ha valorizzato la gravità del fatto, la mancanza di resipiscenza e la presenza di precedenti penali.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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