Contraddittorio cautelare e sentenza non definitiva già nota alla difesa (Cass. pen. Sez. III n. 33162 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, l’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 114/2024, sanziona con la nullità l’ordinanza non preceduta dall’interrogatorio preventivo nei casi prescritti dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. Non integra tuttavia tale vizio il deposito, successivo all’interrogatorio, di un atto processuale che la difesa abbia già espressamente richiamato e discusso in quella sede, non risultando introdotto alcun elemento probatorio nuovo. Il contraddittorio cautelare garantisce la possibilità di interloquire sugli elementi posti a fondamento della decisione, ma non impone la rinnovazione dell’interlocuzione ogniqualvolta il giudice attribuisca a un documento già noto un significato probatorio diverso da quello prospettato dalla parte. L’eventuale censura sull’uso di quell’atto attiene alla congruità della motivazione, non alla validità processuale dell’ordinanza.

Il Fatto

Il ricorrente impugna con ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e art. 8 d.lgs. n. 74/2000, contestati nell’ambito di un procedimento per associazione dedita all’emissione e all’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

La difesa contesta l’utilizzo, da parte del GIP prima e del Tribunale poi, di una sentenza di condanna non definitiva emessa dal GUP per associazione di tipo mafioso, asseritamente sopravvenuta all’interrogatorio di garanzia, non inclusa nella discovery cautelare e non sottoposta a contraddittorio. Con ulteriori motivi si censurano la valutazione del pericolo di reiterazione e il difetto di proporzionalità della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 114/2024, prevede la nullità dell’ordinanza cautelare non preceduta dall’interrogatorio nei casi dell’art. 291, comma 1-quater, nonché quando l’interrogatorio sia nullo per violazione dei commi 1-septies e 1-octies. L’omissione dell’interrogatorio preventivo integra una nullità generale a regime intermedio, riconducibile all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto incide sull’effettivo esercizio del diritto di difesa.

Il primo motivo è però infondato nel merito. Dall’ordinanza genetica risulta che, nel corso dell’interrogatorio preliminare, il difensore aveva fatto riferimento alla sentenza del GUP, poi messa a disposizione dal pubblico ministero. La decisione era dunque già pienamente conosciuta dall’indagato e dal difensore, che ne avevano illustrato il contenuto valorizzandone il significato ritenuto favorevole.

Il tema probatorio era quindi già entrato nel perimetro del contraddittorio. Il successivo deposito materiale ha avuto la sola funzione di documentare formalmente un atto già noto e già discusso, senza introdurre alcun elemento nuovo. Né rileva che il giudice abbia attribuito a quella decisione una valenza diversa da quella prospettata dalla difesa: il giudice non deve aderire alla lettura difensiva degli elementi, né ogni diversa valutazione impone un ulteriore momento partecipativo.

Il secondo motivo è inammissibile. Il giudizio prognostico di ricaduta nel delitto si fonda sui dati di fatto disponibili, comprensivi della personalità dell’indagato e delle concrete modalità del fatto. Il pericolo è concreto quando si dimostrino elementi reali e non ipotetici; è attuale quando sia possibile una prognosi infausta di recidiva prossima all’applicazione della misura, senza che occorra prevedere una specifica occasione per delinquere. Il Tribunale ha valorizzato la stabilità dell’organizzazione, la serialità delle condotte, la rete di prestanome e la capacità di gestione indiretta delle attività illecite.

Quanto allo stato di detenzione per altra causa, la Corte ribadisce che esso non è di per sé ostativo alla configurabilità delle esigenze cautelari, non esistendo nel vigente ordinamento titoli detentivi assolutamente incompatibili con il riacquisto, anche breve, della libertà. Manifestamente infondato è infine il terzo motivo: la posizione processuale di ciascun coindagato è autonoma e può giustificare l’adozione di regimi difformi. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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