Riparazione ingiusta detenzione: interessi e rivalutazione solo su domanda (Cass. pen. Sez. 4 n. 2909 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per l’ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen., gli interessi legali sulla somma attribuita all’istante a titolo di indennizzo hanno natura corrispettiva e non già moratoria. Il loro riconoscimento, al pari di quello della rivalutazione monetaria, è subordinato alla proposizione di una specifica domanda nel corso del giudizio: in mancanza, la relativa statuizione è emessa ultra petita, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.. La rivalutazione monetaria non è comunque dovuta, poiché il diritto alla riparazione sorge solo con il provvedimento del giudice e, prima di esso, il credito non può essere fonte di danno da svalutazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma accoglieva l’istanza di equa riparazione presentata per la detenzione sofferta in regime di custodia cautelare per un periodo di poco superiore a un mese, in esecuzione di ordinanza emessa dal Gip in relazione al reato di rapina impropria aggravata. Nel merito, il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere perché il fatto non sussisteva, con sentenza divenuta irrevocabile.
La Corte territoriale liquidava all’istante una somma calcolata in relazione ai giorni di detenzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: nella domanda introduttiva, l’istante non aveva richiesto la corresponsione degli interessi e della rivalutazione.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando un consolidato orientamento di legittimità. In materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all’istante a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. non hanno natura moratoria ma corrispettiva.
Da tale qualificazione deriva una duplice conseguenza. In primo luogo, essi vanno riconosciuti solo se l’interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, l’apposita domanda: in mancanza, la pronuncia che li accorda è resa in violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e deve ritenersi emanata ultra petita.
In secondo luogo, quando richiesti, gli interessi decorrono dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo: solo da tale momento il credito, avente natura non risarcitoria, può considerarsi certo, liquido ed esigibile.
Quanto alla rivalutazione monetaria, la Corte ne ha escluso la debenza in radice. Il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione sorge con il provvedimento del giudice che la riconosce: prima di tale momento non può configurarsi un danno da svalutazione monetaria. Nella specie, essendo la domanda della parte priva di richieste di interessi e rivalutazione, le relative statuizioni sono state pronunciate in violazione della norma richiamata.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna del Ministero alla corresponsione degli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, statuizioni che ha eliminato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.