Ricorso inammissibile se reitera censure di merito già disattese (Cass. pen. Sez. VII n. 34862 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, per censurare la dichiarazione di responsabilità e la mancata riqualificazione del fatto, si limiti a reiterare pedissequamente le doglianze già dedotte in appello e già esaminate e disattese dal giudice di merito. In presenza di una doppia conforme di primo e secondo grado, la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato dichiarato responsabile, in primo e in secondo grado, del reato di truffa per avere prospettato artificiosamente esigenze di assistenza di un parente bisognoso al fine di ottenere un permesso poi utilizzato per finalità diverse. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18/11/2024, ha confermato la condanna.
Avverso la pronuncia di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla mancata riqualificazione del fatto, l’omessa applicazione delle attenuanti generiche e dell’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., nonché l’erroneità della costituzione di parte civile della società datrice di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo non è formulato in termini consentiti dalla legge. Le censure si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e già compiutamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale: esse sono non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Le doglianze, osserva la Corte, mirano a prefigurare un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale mediante criteri diversi da quelli seguiti dai giudici di merito. Di fronte a una doppia conforme, deve ribadirsi la preclusione, per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000.
La Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con argomentazioni congrue e lineari, affermando la sussistenza di tutti i presupposti costitutivi della condotta truffaldina, e ha sottolineato l’artificiosa rappresentazione delle esigenze di assistenza del parente ai fini dell’ottenimento del permesso ex art. 33 della l. 104 del 1992, poi utilizzato per altre finalità.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente giustificato dall’assenza di elementi di segno positivo e dalla mancanza di prova dell’avvenuto risarcimento del danno nelle forme richieste dalla legge, come affermato nell’indirizzo consolidato richiamato (Sez. 3 n. 24128 del 18/03/2021; Sez. 1 n. 39566 del 16/02/2017; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014). Il terzo motivo è a sua volta riproduttivo di doglianze già respinte, avendo la Corte territoriale motivato la correttezza della costituzione della società datrice di lavoro quale parte civile. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
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