Rendiconto di gestione e sanatoria delle irregolarità. Ricorsi inammissibili (Cass. pen. Sez. II n. 34933 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul rendiconto della gestione ex art. 43 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non ha ad oggetto la responsabilità dell’amministratore giudiziario, ma assolve alla funzione di verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto: gli importi pagati e riscossi, la descrizione dei cespiti e il saldo. È pertanto illegittima l’ordinanza del tribunale che, ravvisando irregolarità o profili di incompletezza, non approvi il rendiconto: il giudice deve invitare l’amministratore a provvedere alla sanatoria. La mancata approvazione non è esito contemplato dal legislatore, che pone l’alternativa tra approvazione e sollecitazione a sanare. L’emersione di condotte negligenti o dolose dell’amministratore può risultare solo in via incidentale e non costituisce finalità del giudizio sul conto.

Il Fatto

La vicenda origina da una procedura di prevenzione, definita nel merito con la revoca della confisca e la restituzione dei beni già sequestrati. Il Tribunale di Roma, sezione per le misure di prevenzione, aveva approvato il rendiconto di gestione depositato dall’amministratore giudiziario e le sue integrazioni.

La Sesta sezione di questa Corte, con sentenza n. 39683 del 12 settembre 2024, ha annullato quella ordinanza per integrale difetto di motivazione rispetto alle osservazioni dei terzi interessati, disponendo il rinvio. Il Tribunale, in parziale accoglimento delle osservazioni, ha invitato l’amministratore a sanare le irregolarità e ha ordinato la restituzione di somme. Avverso tale provvedimento interlocutorio hanno proposto ricorso i terzi interessati.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi perché deducono motivi non consentiti o manifestamente infondati. Preliminarmente delimita il thema decidendum: occorre escludere le censure già decise o non dedotte nel primo giudizio di legittimità, essendo la vicenda coperta da preclusione.

Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, nel rispetto delle indicazioni della sentenza rescindente, ha correttamente incaricato l’amministratore di provvedere alla correzione del rendiconto, accogliendo in ampia misura le censure difensive. La Corte richiama Sez. I n. 19669 del 12/02/2021 e Sez. VI n. 29907 del 2019, ribadendo che il giudice non può negare l’approvazione ma deve sollecitare la sanatoria.

Il secondo motivo, nell’interesse della ricorrente, è in parte non consentito e in parte generico. Le censure sull’importo dei canoni riscossi non si confrontano con la motivazione del Tribunale, che ne ha determinato l’entità sulla base degli effettivi bonifici e dei provvedimenti del giudice delegato. Le doglianze sulle spese del consorzio, sul telepass e sul compenso del legale entrano nel merito e imporrebbero un confronto con elementi di fatto estranei al sindacato di legittimità.

Il terzo motivo è in parte precluso dalla sentenza rescindente. La scelta di proseguire l’attività dell’azienda in sequestro rientra nella competenza del Tribunale e non è rinnovabile in sede di approvazione del conto. Tuttavia, per i canoni riscossi dalla New Borgo srl e contabilmente ascritti alla gestione dell’altra impresa, il giudice del rinvio ha correttamente convenuto che, non risultando la cancellazione dell’impresa individuale riferibile alla ricorrente, tali importi vanno contabilizzati come entrata della sua ditta e come uscita dell’altra, con conseguente obbligo di restituzione. Le censure sull’entità degli importi sono generiche.

Anche il ricorso del terzo interessato è generico. Le doglianze sulla condizione di dissesto dell’azienda restituita sono eccentriche: il rendiconto investe la completezza e la regolarità formale delle voci, non la responsabilità dell’amministratore, la cui verifica è estranea alla finalità del giudizio sul conto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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